Accordi tra le parti, procedura e fac-simile di convenzione.
Con la recente riforma della giustizia, è stata concessa alle parti la facoltà di (e quindi non l’obbligatorietà) di utilizzare “la convenzione di negoziazione assistita” prima dell’instaurazione di un procedimento civile. Sappiamo, invece, che, in alcuni casi, essa è invece obbligatoria e condizione di procedibilità dell’azione in tribunale. Tali casi sono tutte le controversie che concernono:
- risarcimenti per sinistri stradali (più precisamente “per danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti)
- richiesta di pagamento (a qualsiasi titolo) per somme fino a 50mila euro, salvo rientri in una delle materie per cui è obbligatoria la mediazione.
Al contrario, la negoziazione assistita facoltativa può avvenire in qualsiasi altra materia a condizione che:
- riguardi diritti indisponibili
- non riguardi materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria;
- non riguardi materia di lavoro.
Quanto alla procedura, essa necessita della firma di due diversi contratti:
1. La convenzione di negoziazione assistita vera e propria
Si tratta del contratto con cui le parti si impegnano a “cooperare in buona fede e con lealtà” per il possibile raggiungimento di un accordo. Deve essere necessariamente scritto (a pena di nullità). Con la convenzione di negoziazione assistita le parti si impegnano in un arco temporale ben definito (comunque scelto dalle stesse parti, seppur all’interno di un periodo che non deve essere inferiore al mese e superiore ai tre mesi) a lavorare insieme per il possibile raggiungimento di un accordo. La convenzione è conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati: e ciò a differenza di quanto avviene nella negoziazione assistita in materia di famiglia (per separazioni, divorzi o revisioni delle condizioni), dove invece è strettamente necessario un avvocato per parte. In verità su questo punto, la norma non è sufficientemente chiara; pertanto occorrerà attendere i successivi chiarimenti per fornire un’indicazione più precisa. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. Gli avvocati hanno il dovere deontologico di dare informazione al cliente, all’atto di conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. L’avvocato certifica l’autografia della firma apposta dal proprio assistito anche nella procedura dell’invito a stipulare la convenzione.
2. L’accordo stesso che risolve la controversia (se raggiunto)
Tale accordo non deve necessariamente essere una transazione, in quanto non è detto che le parti si debbano fare reciproche concessioni e trovare, per così dire, un incontro “a metà”, ben potendo essere che i mediatori riconoscano la ragione solo a una delle due parti.
In caso di mancato accordo le parti non potranno utilizzare le informazioni ricevute nelle trattative ed eventualmente chiamare a testimoniare l’avvocato e/o gli avvocati che hanno partecipato alla procedura. L’avvocato sottoscrive l’accordo raggiunto dalle parti. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme apposte nell’accordo nonché certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il legale contravviene alle norme deontologiche se impugna un accordo alla cui redazione ha partecipato.Se non si raggiunge un’intesa tra le parti, gli avvocati certificano la dichiarazione di mancato accordo.
3. La procedura
A differenza di quanto avviene nella negoziazione assistita obbligatoria, l’invito che una parte rivolge all’altra a stipulare la negoziazione non sembra essere necessario, e ciò perché le sanzioni che conseguono alla mancata risposta o al rifiuto (tale comportamento, infatti, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio) non avrebbero senso nella negoziazione facoltativa. Salvo tale precisazione, sembra non esserci ragioni per escludere l’uguaglianza, a livello procedurale, tra le due figure.
4. Effetti dell’accordo
L’accordo raggiunto dalle parti ha efficacia esecutiva al pari di una sentenza o degli altri titoli esecutivi. Quindi, in caso di inadempimento della controparte, non sarà necessario ricorrere al giudice al fine di ottenere una nuova sentenza utile per richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario. L’accordo costituisce altresì titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Di fatto vi è una parificazione, quanto agli effetti, a quanto già stabilito con la mediazione.
All’accordo raggiunto non dovrà essere apposta la formula esecutiva.
Per la trascrizione invece nei pubblici registri dell’accordo, ovviamente nei casi in cui si può trascrivere un atto, serve l’autenticazione delle sottoscrizioni apposte sull’accordo da un pubblico ufficiale.