Addio imposta di registro e di bollo per qualsiasi sentenza di modesto valore
Per le cause di valore non superiore ad euro 1.033,00, a prescindere se del giudice di pace o del tribunale.
Una tassa tanto odiata quanto dovuta quella sulle sentenze emesse dai giudici, specie perché a pagarla è proprio colui che ha perso il giudizio (salva comunque la solidarietà passiva anche dell’altra parte). Ora, però, arrivano buone notizie.
Ieri, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere [1] che, per le sentenze relative a cause di “modesto valore” non saranno più dovute l’imposta di registro e quella di bollo. La risoluzione prende così atto del recentissimo orientamento della Cassazione [2] e finisce per estendere l’esenzione in commento anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del giudice di pace (che già sono esenti).
La Suprema Corte infatti aveva chiarito che la legge [3] “nel suo significato ampiamente comprensivo…si riferisce genericamente alle cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00, ciò che abilita l’interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell’esenzione…alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio. Quindi, il limite non deve riferirsi solo ai provvedimenti del giudice di pace, ma anche a quelli del Tribunale (il che, ovviamente, poste le regole sulla competenza, si riferisce o ai giudizi in grado di appello o alle materie assegnate alla competenza funzionale del Tribunale).
Secondo la sentenza, lo scopo della norma è “alleviare l’utente dal costo di servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali è evidentemente apparso incongruo pretendere l’assolvimento di un tributo che, per il fatto di essere determinato in termini ordinariamente percentuali rispetto alla rilevanza economica della causa avente valore determinato, ammonta comunque ad importo irrisorio e spesso inadeguato a giustificare una complessa procedura di esazione”.
Si tratta, dunque, di una esenzione generalizzata dal pagamento della tassa di registro per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito.
Così, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate per specificare che anche l’amministrazione finanziaria si adegua all’interpretazione della Cassazione e ritiene così superate le precedenti risoluzioni di segno opposto [4].
In conclusione, dunque, l’esenzione dal bollo e dall’imposta di registro (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00) deve trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.
[1] Ag. Entrate risoluzione n. 97/E.
[2] Cass. Sent. n. 16310 del 16.07.2014.
[3] Art. 46 della legge 347/1991.
[4] Cfr. risoluzione Ag. Entrate n. 48/E del 2011