Cade il segreto bancario: dopo l’anagrafe dei conti arriva il Cartellino Fiscale, la targa gli istituti di credito riveleranno all’amministrazione fiscale tutte le informazioni relative a saldi, attività finanziarie, interessi, dividendi.
Spiati a casa propria. Sono finiti i tempi in cui la banca era un alleato del proprio cliente e, una volta impartitole un ordine di pagamento o di accredito, eseguiva l’operazione nella massima segretezza per tutelare il correntista. Il segreto bancario è ormai un ricordo. In questo autunno peraltro c’è stata una vera e propria accelerazione su tutti i fronti del grimaldello che riduce i margini del segreto: lo scambio automatico di informazioni tra Stati. Le ultime norme e convenzioni internazionali hanno trasformato gli istituti di credito in veri e propri agenti segreti del fisco. La rivoluzione, partita esattamente un anno fa con l’Anagrafe dei conti correnti, si è appena evoluta con il Facta (l’accordo con gli USA per lo scambio di informazioni e dati sui soggetti a rischio evasione) e il Crs (Common Reporting Standard), un nuovissimo modello per lo scambio di informazioni tra i paesi dell’Ocse. Vediamo meglio di cosa si tratta, distinguendo a seconda che l’attività di “spionaggio” della banca sia fatta sui conti in Italia o all’estero.
In Italia
A partire dal 31 ottobre 2013, a tutte le banche è stato imposto di comunicare, in tempo reale, al maxi computer dell’Agenzia delle Entrate (cosiddetta “Anagrafe dei conti correnti”), ogni singolo dettaglio dei conti correnti del cittadino. Non solo, quindi, l’esistenza del rapporto in essere con la banca, ma anche le relative consistenze, il saldo annuale e ogni singolo movimento di prelievo o versamento. Ed ancora la presenza di carte di debito o di credito, certificati di deposito, buoni fruttiferi, acquisti di oro e metalli preziosi, cassette di sicurezza.
Insomma, ogni operazione che i contribuenti faranno su un conto corrente bancario o postale sarà, lo stesso giorno, comunicata all’Amministrazione fiscale la quale, a sua volta, potrà utilizzarla in qualsiasi momento per effettuare controlli fiscali. Così, per esempio, nel caso di presentazione di Isee per verificare se le dichiarazioni del contribuente corrispondano a vero; o, ancora più frequentemente, nel caso di controllo della dichiarazione dei redditi che verrà confrontata con le disponibilità in conto, per il vaglio di compatibilità.
Soggetti tenuti a tali comunicazioni non sono solo gli istituti di credito, ma anche Poste Italiane, gli organismi di investimento e le società di gestione del risparmio.
Scambio di dati tra Stati
Nell’ultimo anno si sono moltiplicati gli accordi internazionali per il controllo globale dei conti correnti. Le prime scadenze delle banche sono quelle relative al cosiddetto FACTA, l’accordo con gli Usa per lo scambio di informazioni. Ad esso si affianca una disciplina molto stringente dell’Unione Europea, che pure di recente ha ricevuto un’ulteriore accelerazione. Lo scorso 14 ottobre infatti l’Ecofin ha raggiunto un accordo per la revisione di una direttiva del 2011 per allargare il raggio di azione della cooperazione internazionale tra gli stati.
Ma un’altra sigla importante per chi ha soldi all’estero, capace di far tremare anche gli evasori più smaliziati, è quella di Crs(Common reporting standard), il modello per lo scambio di informazioni tra gli stati a livello Ocse, per il quale sono già in pista di partenza 51 Stati (nel 2018 il numero salirà a circa 90).
In pratica, ad ogni correntista, nel biennio 2016-2017, verrà infatti attribuito il cosiddetto “Cartellino Fiscale”,una sorta di etichetta che lo renderà identificabile presso l’amministrazione finanziaria. E ad attribuire la targa saranno proprio gli intermediari finanziari come le banche, le finanziarie e le Poste.
A questi, infatti, sarà demandato il compito di trasmettere alle autorità fiscali nazionali tutte le informazioni relative a saldi di conto, contro valori di vendita delle attività finanziarie, interessi, dividendi e tutti i dati dell’investitore stesso sia persona fisica, sia persona giuridica, per tutti i rapporti in essere prima e dopo il 31 dicembre 2015. Il tutto anche al fine di individuare i capital gain sulle compravendite di attività finanziarie.
Non solo. Gli intermediari avranno anche il compito di effettuare una sorta di valutazione preventiva sulla qualità del correntista in modo che l’amministrazione finanziaria sia già in possesso di un bussola per orientare eventuali controlli.
Il Common reporting standard porrà definitivamente fine al segreto bancario. I suoi “segreti” sono stati illustrati, ieri, da David Pitaro, membro del dipartimento delle politiche fiscali per il Ministero dell’economia e delle finanze, nel corso del seminario per il Contrasto all’evasione fiscale che si è svolto presso la Commissione finanze della Camera.
Uno dei punti di forza del sistema è quello di essere standardizzato e, quindi, di essere in grado da un lato di intercettare un gran numero di redditi, di consistenze e di capitali infruttiferi, dall’altro lato di impedire agli investitori di nascondersi dietro i veicoli.
Il Crs entrerà a regime all’interno della legislazione europea a partire dal 1 gennaio 2016.
Residenze fiscali allo scoperto
È in arrivo la mappa delle residenze fiscali dei titolari di conti finanziari. Banche e intermediari finanziari saranno tenuti – in forza di un provvedimento di prossima emanazione – a raccogliere tutte le informazioni necessarie per far emergere la residenza fiscale dei contribuenti – sia persone fisiche che giuridiche – titolari di conti correnti.
Se dai risultati della verifica emergerà che il soggetto detiene la residenza fiscale in uno dei Paesi aderenti al Crs scatterà la condivisione automatica dei dati con l’Amministrazione finanziaria nazionale dell’intermediario. A quest’ultima spetterà il compito di condividere le informazioni ricevute con il fisco dello Stato di residenza dell’investitore.