Interessi per le transazioni commerciali, dopo la riforma del decreto legge 132/14, anche in caso di ricorso monitorio: è pur sempre una normale domanda giudiziale.
Arrivano le prime applicazioni della recente riforma della giustizia [1]: dopo che la legge ha aumentato i tassi di interesse da ritardato pagamento, per dissuadere quanti intraprendono le cause al solo fine di “allungare i tempi”, ecco un interessante provvedimento del tribunale di Milano [2] che non farà felici quanti si sono visti notificare, in questi giorni, un decreto ingiuntivo (o stanno per riceverlo). Ma procediamo con ordine. Con le recenti novità introdotte a fine dello scorso anno, il processo civile è stato interessato da una serie di misure volte a impedire le strumentalizzazioni della giustizia. Una di queste è l’aumento del saggio di interessi che il giudice deve applicare, in sentenza, nei confronti della parte soccombente. In buona sostanza, dal 2015, chi perde la causa, oltre a dover pagare le somme richieste dalla controparte, dovrà corrisponderle anche gli interessi “maggiorati”: ossia quelli previsti per le transazioni commerciali (misura che viene, di volta in volta, determinata semestralmente dal Ministero dell’Economia e che per i primi sei mesi del 2015 è pari a 8,05%). Questa misura comunque scatta solo se tra le parti non era stato siglato un accordo con la previsione di un diverso tasso di interessi
La pronuncia in commento ha il merito di chiarire la portata di questa nuova norma che, secondo il tribunale di Milano, non si applica solo alle cause “normali”, ma anche ai ricorsi per decreto ingiuntivo, posto che anche quest’ultimo procedimento è qualificabile come una normale domanda giudiziale [3]. Ne consegue che, anche alla richiesta rivolta ad ottenere una ingiunzione di pagamento può essere applicato il cosiddetto “interesse maggiorato”: pertanto se le parti non hanno determinato la misura degli interessi, dal momento in cui è depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali [4].
Come si calcola l’interesse maggiorato?
Si deve prendere a riferimento il saggio di interesse comunicato nel quinto giorno di ogni semestre dal ministero dell’Economia, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. A questo saggio va aggiunto 8.
Attualmente il tasso Bce è sceso a 0,05 per cento, più la maggiorazione di 8 dà come risultato il saggio dell’8,05 (nello scorso semestre era 8,15).
[2] Trib. Milano decr. del 13.02.2015.
[3] Cass. sent. n. 951/13.
[4] Art. 4 e 5 D.lgs. n. 231/2012.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/78793_decreti-ingiuntivi-con-interessi-maggiorati#sthash.tKTUURzN.dpuf