Normativa antincendio. Per i condomini con altezze superiori a 24 metri saranno implementate le responsabilità a carico dell'amministratore di condominio

Normativa antincendio. Per i condomini con altezze superiori a 24 metri saranno implementate le responsabilità a carico dell’amministratore di condominio
Ecco la bozza della nuova regola tecnica prestazionale per l’antincendio in condomini di altezza superiore a 24 mt.
 
Con la definizione della nuova Regola Tecnica Prestazionale per l’antincendio nei condomini con altezze superiori ai 24 metri, in dirittura di arrivo e rientrante nel Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03.08.2015, in fase di revisione), e dopo l’entrata in vigore del Decreto 25.01.2019 sulle norme antincendio per gli edifici di civile abitazione, aumentano le responsabilità a carico dell’amministratore.
=> Nuove norme antincendio. Dal 6 Maggio si cambia. Pianificazione e gestione dell’emergenza: il ruolo dell’amministratore di condominio
Dopo l’entrata in vigore, lo scorso 6 maggio 2019, del Decreto 25 gennaio 2019 che apporta “Modifiche ed integrazioni all’allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, tutti gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, dovranno allinearsi alle disposizioni riportate nell’All. 1 secondo queste tempistiche e termini:

  • 2 anni (maggio 2021): adeguamento alle disposizioni riguardanti l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (previste per altezze antincendio superiori a 54 metri) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (previsti in caso di altezza antincendio maggiore di 80 metri);
  • 1 anno (maggio 2020): adeguamento alle restanti disposizioni indicate nel decreto (adozione di tutte le disposizioni antincendio e di quelle atte a garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza).

In base a quanto stabilito dal Decreto in merito alla gestione della sicurezza, questa varia sulla base dei Livelli di Prestazione Antincendio legati all’altezza antincendio dell’edificio (cioè l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile – escluse quelle dei vani tecnici – al livello del piano esterno più basso).
=> A Maggio 2020 entreranno in vigore le nuove norme diversificate in base alle altezze degli edifici
Per ciascuna delle quattro categorie [1] , il Decreto detta i ruoli e le funzioni sia del responsabile dell’attività antincendio che degli occupanti in caso di emergenza; in tale ottica l’amministratore viene investito da una serie di responsabilità inerenti le misure antincendio preventive e la pianificazione dell’emergenza.
Tali responsabilità sono ribadite anche nella normativa prestazionale di prevenzione incendi per i condomini di altezza antincendio superiore a 24 metri, la nuova RTV (Regola Tecnica Verticale), attualmente in fase di definizione in sede al Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi (CCTS).
La nuova RTV non potrà prescindere, però, dalle misure previste per tutte quelle attività rientranti nel campo di applicazione del Codicedi Prevenzione Incendi (D.M. 03.08.2015, anch’esso in fase di revisione) e contenute nella Regola Tecnica Orizzontale (RTO), e da eventuali altre Regole Tecniche Verticali quali, ad esempio, quelle relative alle aree a rischio specifico e ai vani degli ascensori.
Sulla base della bozza in discussione, che riporta indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO, l’amministratore dovrà adottare una serie di misure preventive che si possono così sintetizzare:

Misure preventive antincendio:
corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose;
mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente frui­bili;
corretta manutenzione ed esercizio delle chiusure tagliafuoco dei varchi tra compartimenti;
riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, di­vieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropria­mente impiegate, …).
È’ compito dell’amministratore anche valutare il rischio incendio aggiuntivo derivante da eventuali lavori di manutenzione o da modifiche all’attività, per il quale dovrà occuparsi della:
gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo), temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità della compartimenta­zione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle);
valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche all’attività (es. alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti, ecc.).

Anche la pianificazione dell’emergenza, che dovrà essere predisposta per tutti gli edifici di altezze superiori ai 24 mt., richiede un’attenta verifica nonché un costante aggiornamento e lo stesso amministratore dovrà accertarsi che tutti gli occupanti dell’immobile siano informati sulle misure antincendio preventive e sulle procedure da seguire e i comportamenti da adottare in caso di incendio (istruzioni per la chiamata di soccorso e la diffusione dell’allarme, indicazioni sulle vie di fuga e sul corretto esodo degli occupanti, messa in sicurezza degli impianti, divieto di utilizzo degli ascensori se non antincendio, ecc.).
Per gli edifici di altezze superiori ai 54 mt. la nuova RTV prevede la figura del (o dei) coordinatore dell’emergenza [2] , che dovrà sovrintendere all’attuazione della pianificazione dell’emergenza e delle misure di evacuazione previste.
Dovrebbe essere compito dell’amministratore individuare e nominare tale figura professionale, come anche quello di predisporre un apposito centro di gestione delle emergenze per gli edifici di altezza superiore a 80 mt.
[1] Sulla base dell’altezza antincendio degli edifici, il Decreto fissa quattro categorie:
L.P.0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
L.P.1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
L.P.2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
L.P.3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
[2] Il ruolo di coordinatore dell’emergenza può essere svolto da un servizio di vigilanza esterno oppu­re anche dagli stessi occupanti dell’attività, se opportunamente formati come addetti antincendio; almeno uno dei coordinatori deve essere continuamente presente presso l’attività; in alternativa può essere garantito un servizio continuo di pronta disponibilità entro 30 minuti dalla chiamata.