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Urina del cane, facciate condominiali e multe al proprietario dell’animale
Multa ai proprietari dei cani che non puliscono pipì e altre deiezioni del proprio cane
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Le facciate condominiali e le responsabilità del proprietario del cane. In argomenti, i giudici di legittimità hanno evidenziato che l’azione di un cane che – condotto dal proprietario sulla pubblica via – imbratti con urina la facciata di un edificio dichiarato di notevole interesse storico architettonico va qualificata, in assenza di elementi che denotino una volontà di segno contrario, come attività di malgoverno del rischio stesso, dipendente da disattenzione, sciatteria o, più semplicemente da imperizia nella conduzione dell’animale, situazione comunque riconducibile alla sfera della colpa, ma non certo del dolo, neppure nella forma di quello eventuale (Cass. Pen. Sez. II, n. 7082 del 18/02/2015).
Tale è la fattispecie nella quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente l’elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato di cui all’art. 639, comma 2°, c.p., anche in considerazione del fatto che l’imputato avesse con sé una bottiglietta d’acqua, da lui versata sul muro dello stabile al fine di ripulire nell’immediatezza la parte lordata con l’urina del cane.
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Il caso di Genova. Da quanto appreso dagli organi di stampa, la delibera de del comune del capoluogo ligure di modifica del regolamento comunale, prevede fino a 300 euro di multa ai proprietari dei cani che non puliscono pipì e altre deiezioni dell’amico a quattro zampe.
Per evitare multe salate bisognerà munirsi di bottiglietta e stare vigili, e pronti a pulire, nel momento in cui Fido fa i suoi bisogni.
Animali in condominio tutele e responsabilità
Secondo uno dei consiglieri, «il lavoro svolto in commissione dimostra l’interesse da parte di tutti di riconoscere il cambiamento in atto nella nostra società, dato dalla presenza di quasi 65mila cani all’interno delle nostre famiglie e della necessità di adeguare i servizi erogati da Amiu, chiedendo anche un aiuto ai padroni.
Un piccolo passo verso il miglioramento della convivenza civile con gli animali d’affezione».
Secondo le notizie riportate da altra testata, in particolare del veterinario e presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane della sezione di Genova: “La legge non prevede la bottiglietta d’acqua, perché la 23/2000 indica solo l’obbligo di pulire le deiezioni solide, ma l’idea di portare l’acqua anche per quelle liquide è giustissima, perché, prima di tutto, vanno educati i proprietari degli animali.
Inoltre portare l’acqua non è un grande sacrificio e, soprattutto in estate, serve anche a dare da bere al cane“.
Diversamente, da ciò, altro consigliere ha manifestato contrarietà in quanto per un anziano o per chi è affetto da gravi patologie il peso della bottiglietta d’acqua può costituire un problema.
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Altri precedenti. Nel Comune di Savona, gli agenti della polizia municipale hanno sanzionato diversi cittadini in quanto questi non avevano in dotazione la bottiglietta di acqua per la pulizia dell’urina su strada degli amici a quattro zampe.
Gli agenti in questione non avevano fatto altro che applicare il regolamento esecutivo dal 26 marzo 2018 recante le disposizioni “della convivenza civile e carta etica” che prevedeva che chiunque accompagni o abbia in custodia l’animale deve sempre essere in possesso di una … “bottiglietta d’acqua per diluire immediatamente le deiezioni liquide o lavare lo sporco eventualmente lasciato dalle deiezioni solide avendo cura che ciò non possa costituire pericolo di scivolamento per le persone”.
Anche in tal situazione, la violazione prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 a € 500,00, con l’obbligo del ripristino immediato dello stato dei luoghi a cura del trasgressore.
Anche in Torre del Benaco (in provincia di Verona) il proprietario è stato ritenuto colpevole di non aver pulito la sede stradale dopo che i suoi due cani avevano urinato su un cestino situato nei pressi di un ristorante.
Per tali motivi è stato sanzionato a 157,00 euro per il mancato rispetto dell’ordinanza che, tra i divieti e obblighi nel centro storico, prevede anche che l’urina degli animali vada subito pulita con acqua, pena la sanzione pecuniaria amministrativa.
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In conclusione, in tema condominio, il condomino disturbato, può, anche sulla base dell’art. 844 c.c., può rivolgersi al giudice civile e richiedere la cessazione delle immissioni illecite ed il risarcimento danni (Trib. Bari 12 aprile 2006.
In quest’ottica, una pronuncia di merito ha ritenuto che la detenzione di un animale può integrare in astratto la fattispecie di cui all’art. 844 c.c., in quanto tale norma, interpretata estensivamente, è suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che provochino una situazione di intollerabilità attuale, per cui il condominio risponde, a norma dell’art. 2043 c.c. per non aver inibito la condotta illecita del condomino proprietario del cane, del danno alla tranquillità e delle conseguenze sulla qualità della vita, conseguenti alle esalazioni degli escrementi e dell’urina) [1] .
[1] TARANTINO M. “Animali in condominio. Tutele e responsabilità”, Condominioweb, 2019, p.