E’ un tema questo che riguarda tantissimi di voi e che, spesso, non si sa come gestire. In questo particolare caso si tratta di galli, ma quanti di voi mi contattano perchè non sanno come gestire le immissioni moleste lesive dei diritti dei vostri condomini?
Vi invito a leggere questo caso.
La Cassazione,
con sentenza n. 41601/2019, rigetta il ricorso dell’imputato, condannato per il reato di disturbo alle persone perché ha permesso ai propri galli di cantare di giorno e di notte, ignorando per lungo tempo i richiami dell’amministratore di condominio e le lamentele degli altri condomini, che hanno riportato disturbi del sonno documentati, tanto che una di loro ha deciso addirittura di cambiare casa.
La vicenda processuale
La Corte di appello conferma la sentenza con cui il Tribunale ha condannato l’imputato a 20 giorni di arresto, perché ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 e 659 c.p., in quanto non ha impedito il canto dei suoi tre galli, lasciati liberi in orario notturno e senza le cautele opportune per contenere le emissioni sonore, nonostante le segnalazioni ricevute, disturbando così il riposo di una quantità indeterminata di persone.
Il ricorso in Cassazione
Ricorre in Cassazione l’imputato lamentando:
- l’omessa motivazione sul mancato riconoscimento della tenuità del fatto, evidenziando come in ogni caso tale giudizio può essere compiuto d’ufficio dalla Corte di legittimità;
- l’assenza di un adeguato accertamento finalizzato a stabilire nel concreto il superamento della soglia di normale tollerabilità delle emissioni sonore e quindi l’effettivo disturbo recato a un numero indeterminato di persone. Le verifiche svolte sono state effettuate senza l’opportuna strumentazione tecnica e in un arco temporale troppo ristretto, che ha impedito di accertare l’elemento oggettivo del reato contestato. I condomini effettivamente “disturbati” dalle emissioni sonore dei galli inoltre erano solo tre, mentre nessuno, al di fuori del condominio, ha mai avanzato lamentele al riguardo;
- l’assenza della “suitas” nella condotta e dell’elemento soggettivo del reato contestato, considerato che l’imputato non ha mai avuto coscienza e volontà del fatto che il proprio comportamento omissivo potesse ledere la tranquillità pubblica, ritenendo con certezza, che i suoni provenissero in realtà dai galli di proprietà del vicino di casa, coimputato nello stesso procedimento. Nè poteva considerarsi integrata la colpa generica ascritta, stante la mancata considerazione della buona fede dell’imputato, idonea a incidere sulla valutazione dell’elemento soggettivo;
- il difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto non è stata provata la durata prolungata delle emissioni sonore. Il tecnico dell’Arpa ha infatti eseguito i rilievi sono due volte in un arco di tempo molto ristretto. La Corte inoltre non ha considerato che l’imputato, anche per età, ha adottato ogni cautela per impedire qualunque emissione sonora, tenendo un comportamento processuale sempre collaborativo.
Integra disturbo alle persone far cantare i galli senza curarsi delle lamentele
La Cassazione, con sentenza penale n. 41601/2019 dichiara il ricorso inammissibile, motivando sui singoli motivi nel seguente modo:
la condotta per cui si procede, protrattasi per sei mesi non può essere considerata occasionale;
sul secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente la Corte rileva come, dalle testimonianze è emerso che i galli e le galline, tenuti dall’imputato nel cortile condominiale cantavano di giorno e di notte, alla vista della luce naturale, dei lampioni e dei fari delle automobili. Questa situazione, prolungatasi nonostante le proteste degli altri abitanti del condominio e i richiami formali dell’amministratore, provocava non pochi disagi ai condomini “impedendo loro di dormire regolarmente e di compiere durante il giorno le ordinarie attività domestiche senza fastidi” al punto che una di loro decideva di cambiare casa. A conferma ulteriori delle dichiarazioni dei testi, tutti convergenti, il tecnico Arpa rilevava, nel corso di due sopralluoghi, che i galli dell’imputato “rinchiusi in una baracca, cantavano per 5-6 minuti a intervalli di 20-30 minuti, venendo calcolati in 18 minuti, 106 eventi sonori, percepibili anche dalla strada, con una frequenza di 10 secondi uno dall’altro.” I galli di proprietà del vicino coimputato inoltre rispondevano ai richiami dei galli dell’odierno ricorrente, amplificando, soprattutto durante la notte, i suoni esterni percepiti dai condomini.
Da qui la configurazione della fattispecie contravvenzionale previsto dall’art 659 c.p “per la cui configurabilità, come più volte precisato da questa Corte (…) non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio.”
Ampiamente provati l’elemento oggettivo del reato, stante il provato superamento della soglia di tollerabilità, come l’elemento soggettivo stante il protrarsi per tre anni della condotta dell’imputato, durante i quali sono adottate le opportune cautele necessarie a contenere il rumore e nonostante i diversi richiami a cui il reo è rimasto indifferente.
Per quanto riguarda infine il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte conferma la correttezza del percorso motivazionale del giudice di merito, poiché “l’imputato, peraltro gravato da precedenti penali anche specifici, ha manifestato una totale noncuranza nei confronti dei propri vicini, dimostrandosi sordo alle loro rimostranze per un prolungato temporale.”
Annamaria Villafrate