Ci siamo.
E’ di pochi minuti fa l’approvazione degli emendamenti tanto voluti da tutti gli amministratori di condominio.
Il provvedimento approvato in commissione restringe l’obbligo del reverse charge esclusivamente ai committenti che appaltino opere per importi superiori ai 200.000 euro, caratterizzati da prevalente utiiizzo di manodopera, con l’appaltatore/subappaltatore che opera presso la sede del committente, con utilizzo di beni strumentali di quest’ultimo.
Il reverse charge, da noi amministratori tanto temuto, non si applicherà quindi ai condomini, ma limiterà il suo ambito di applicazione ai casi di appalto alle c.d. P.Iva
Ci complimentiamo con noi stessi e quanti hanno dato il loro contributo per aver evitato il rischio che, lavori appaltati dal condominio (tipo le facciate), si bloccassero causa l’obbligo di sospendere i pagamenti all’impresa (la quale avrebbe, a sua volta, sospeso i lavori) con la conseguenza di ponteggi fermi in facciata, fastidi e problemi per i condomini.
Ma soprattutto maggiori costi per l’occupazione suolo.
Grazie a tutti.