BONUS FACCIATE 2020

BONUS FACCIATE
 
AMBITO DI APPLICAZIONE – Il bonus facciate è la vera novità della Legge di bilancio e rappresenta un’ulteriore fattispecie di intervento edilizio che darà diritto, per le spese sostenute nel 2020, ad una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa sostenuta laddove la stessa rispecchi i requisiti previsti dalla norma. Il meccanismo di recupero prevede la suddivisione del beneficio in 10 anni con l’ulteriore vantaggio (molto importante) che non è previsto un limite di spesa e, pertanto, la detrazione d’imposta potrà essere calcolata sull’intera cifra necessaria a realizzare l’intervento.
Più nello specifico il comma 219 stabilisce che per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento. Dal momento che il testo fa riferimento unicamente alle spese “sostenute nel 2020” è da ritenere che l’agevolazione possa spettare anche nel caso in cui l’intervento agevolabile sia iniziato in anni precedenti; sarà da chiarire poi se la detrazione d’imposta del 90% riguardi unicamente le persone fisiche (Irpef) o possa essere beneficiata anche dai soggetti Ires. La genericità del testo normativo lascia spazio infatti anche ad una interpretazione più ampia dell’ambito applicativo della stessa. Sul punto è opportuno attendere i chiarimenti ufficiali. La norma infatti richiama le disposizioni del Dm 18 febbraio 1998 n. 41 che a loro volta fanno riferimento alla detrazione Irpef ex legge 449/1997. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
TIPOLOGIA DI EDIFICIO – Dall’analisi della norma è possibile comprendere come vi sia un primo presupposto da rispettare che riguarda l’ubicazione dell’immobile. Al riguardo è utile ricordare che l’articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:
la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Va poi evidenziato che non sono previsti limiti in merito alla natura dell’edificio e, contrariamente a quanto avviene per le spese di ristrutturazione edilizia, l’agevolazione non è limitata ai soli immobili abitativi. Anche su tale questione è opportuno attendere comunque un chiarimento ufficiale stante, come detto, il richiamo alle disposizioni del regolamento di cui al Dm 41/1998.
INTERVENTI AGEVOLATI – Quanto all’ambito oggettivo dell’intervento va segnalato che lo stesso può riferirsi  alternativamente:
ad una mera manutenzione ordinaria consistente nella sola pulitura o tinteggiatura esterna;
ad un intervento più consistente che può essere invece di manutenzione straordinaria;
nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal decreto del ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 e 26 gennaio 2010.
Per tale ultima tipologia di interventi la norma prevede che ai fini delle verifiche e dei controlli vengano applicati i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.
In particolare, il comma 3-bis prevede che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di efficienza energetica, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al ministero dello Sviluppo economico, al Mef, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali. Il successivo comma 3-ter ha previsto che, con uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, fossero definiti i requisiti tecnici che dovevano soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali chein situ, eseguiti dall’Enea e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.
Il comma 221 stabilisce poi che, ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio in esame esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Non possono beneficiare del bonus nella misura del 90% quindi, ad esempio, interventi su strutture trasparenti quali la sostituzione degli infissi che, laddove rispettino i requisiti di risparmio energetico potranno beneficiare del bonus specifico nella misura del 50%.
Analogamente non sono agevolabili gli interventi su grondaie che potranno invece beneficiare dell’agevolazione nella misura del 50% se riferibili a manutenzioni ordinarie su parti comuni di edifici ovvero in caso di interventi a carattere straordinario sulle singole unità.
Il comma 223 dell’articolo 1 della legge 160/2019 prevede inoltre, come più volte detto, che si applichino le disposizioni del regolamento di cui decreto del ministero della Finanze 18 febbraio 1998 n. 41. In ragione di ciò per il “bonus facciate” valgono le medesime regole ormai note che sono comuni anche alle altre agevolazioni edilizie. Tra queste in particolare i pagamenti da effettuarsi tramite bonifico e per il quale ci sarà da capire se sarà istituita o meno un’apposita causale per i bonifici.
 
 
BONUS FACCIATE – SCHEMA
 
Termine  
Norma non a regime introdotta con la legge di bilancio 2020 e valida fino a tutto il 31 dicembre 2020.
 
Spese agevolabili 
 
Interventi sulle facciate compresi balconi, ornamenti e fregi con le seguenti precisazioni:
– esclusione di tutti gli interventi che non riguardino strutture opache (quali impianti, pluviali, cavi e infissi);
– se l’intervento riguarda il rifacimento dell’intonaco per una percentuale superiore al 10% della superficie opaca bisogna abbinare i lavori ad un intervento di risparmio energetico.
Vi rientrano solo gli edifici ubicati in “zona omogenea” A o B come definite dal DM 1444/68.
 
Percentuale di detraibilità     90%
 
Calcolo della detrazione
La detrazione viene calcolata sulla spesa, non è stato indicato alcun tetto massimo.
 
Durata della detrazione
L’importo detraibile va ripartito in quote annuali di pari importo in un arco temporale di 10 anni.
 
Soggetti che possono fruire
Persone fisiche
 
Imposta
Valido ai solo fini IRPEF
 
Edifici
Valido solo per interventi effettuati su edifici a prevalente destinazione residenziale ubicati nelle zone A e B.