Legge n. 157 del 19 dicembre 2019

Segnaliamo che la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e le successive risoluzioni di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate,
hanno previsto nuovi obblighi per i soggetti committenti
 
VERSAMENTO RIPARTITO DELLE RITENUTE FISCALI DEI DIPENDENTI
PER APPALTO, SUBAPPALTO E AFFIDAMENTO
 
L’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito nella legge 19 dicembre  2019,  n.  157 ha introdotto nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l’articolo 17, l’articolo 17 bis concernente “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed  estensione  del  regime  del  reverse  charge  per  il  contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.
Con riferimento alla decorrenza dei nuovi obblighi previsti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene stabilito, al comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che le stesse disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”. Primo appuntamento dunque, al 16 febbraio 2020.
 
Soggetti interessati alla riforma
 
− le società e associazioni indicate nell’articolo 5, Tuir;
− gli enti e le società indicati nell’articolo 87, comma 1, Tuir;
− le persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
− le imprese agricole;
− le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
− il curatore fallimentare;
− il commissario liquidatore;
− il condominio.
Tali soggetti devono, inoltre, essere residenti in Italia.
 
Fattispecie ricomprese
Affidamento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000. Occorre, dunque monitorare in caso di affidamento di più appalti successivi nel corso dell’anno ad uno stesso soggetto, quello che comporta il superamento dei € 200.000. La disposizione, per quanto entri in vigore il 1° gennaio 2020, riguarda anche gli appalti in corso al 31 dicembre 2019.
 
Tipologie di contratto
Appalto, subappalto e affidamento a soggetti consorziati e apporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. In considerazione del tenore letterale della norma non vi rientrano, dunque, ad esempio, i contratti di trasporti eseguiti dal commissionario con veicoli propri.
 
Obblighi
I committenti sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che hanno l’obbligo di rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento (Modello F24) relative al versamento delle seguenti ritenute relative a lavoratori dipendenti e collaboratori:
1. Irpef
2. addizionale regionale Irpef
3. addizionale comunale Irpef
relativamente ai soli lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
 
Deleghe distinte
Il versamento delle suddette ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe (F24) per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Tanto premesso, con risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, per consentire all’impresa di effettuare i versamenti di cui trattasi indicando nel modello “F24” il committente a cui si riferiscono, è stato istituito il seguente codice identificativo: “09” denominato “Committente”.
 
Obblighi strumentali
Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi delle RA versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento (quindi in via generale entro il giorno 21 del mese successivo a quello di trattenimento), l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice (oltre che al committente principale):
1. i singoli F24;
2. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
 
Comportamento del committente in caso di inadempimento
Nel caso l’impresa appaltatrice o affidataria, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute (ordinariamente dunque il giorno 21 del mese successivo), abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa committente, ma:

  • questa non abbia inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali (Mod. F24) e le informazioni relative ai lavoratori (prospetto), ovvero,
  • il versamento delle ritenute fiscali risulti omesso o insufficiente rispetto ai dati risultati dalla predetta documentazione trasmessa al committente, quest’ultimo deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a quando perdura l’inadempimento.
  • Tale blocco dei pagamenti non deve però superare:

– un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli (differenza tra prospetto dipendenti e Modello F24);
– ovvero il 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio (è da ritenersi che l’ipotesi ricorra quanto l’appaltatore non abbia fatto pervenire il modello F24 e il prospetto di dettaglio delle ritenute dei lavoratori impiegati nell’appalto e quindi il committente non sia in grado di verificare l’ammontare delle RA non versate)
In queste ipotesi l’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria (negligenti) non possono attivare azione esecutiva per il soddisfacimento del proprio credito.
 
Sanzioni per il committente
In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria, senza possibilità di compensazione.
I soggetti privilegiati “premiati”
La procedura di cui sopra non trova applicazione se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici comunicano al committente stesso, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori:
1. risultino in attività da almeno 3 anni
2. siano in regola con gli obblighi dichiarativi
3. abbiano eseguito nel periodo d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
4. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Dette previsioni non applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.
I predetti requisiti dovranno essere certificati dall’Agenzia delle Entrate.
Al riguardo, è in corso di predisposizione una apposita attestazione che l’Agenzia rilascerà agli interessati in via telematica del valore di 4 mesi, trascorsi i quali dovrà essere nuovamente prelevata in formato aggiornato.
 
Impossibilità di versare i contributi tramite compensazione
Viene esclusa la possibilità, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici, di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti impegnati sull’appalto e/o servizio. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. L’esclusione in argomento prescinde dall’ammontare dell’appalto (superiore o meno dei € 200.000).
 
Obbligo generalizzato di reverse charge
È prevista (ma si è in attesa dell’autorizzazione della UE) l’estensione dell’applicazione del meccanismo del reverse charge a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite:
 contratti di appalto e subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
 caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.
La disposizione si applica anche ai suddetti contratti che non hanno per oggetto lavori in edilizia.
Viceversa, non si applica alle prestazioni resa alle PA e ai soggetti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment nonché alle agenzie per il lavoro.
 
Brescia, 28 gennaio 2020
Studio Gorini
Consulenti del Lavoro