Segnaliamo che la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e le successive risoluzioni di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate,
hanno previsto nuovi obblighi per i soggetti committenti |
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VERSAMENTO RIPARTITO DELLE RITENUTE FISCALI DEI DIPENDENTI PER APPALTO, SUBAPPALTO E AFFIDAMENTO L’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha introdotto nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l’articolo 17, l’articolo 17 bis concernente “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”. Con riferimento alla decorrenza dei nuovi obblighi previsti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene stabilito, al comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che le stesse disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”. Primo appuntamento dunque, al 16 febbraio 2020. Soggetti interessati alla riforma − le società e associazioni indicate nell’articolo 5, Tuir; − gli enti e le società indicati nell’articolo 87, comma 1, Tuir; − le persone fisiche che esercitano imprese commerciali; − le imprese agricole; − le persone fisiche che esercitano arti e professioni; − il curatore fallimentare; − il commissario liquidatore; − il condominio. Tali soggetti devono, inoltre, essere residenti in Italia. Fattispecie ricomprese Affidamento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000. Occorre, dunque monitorare in caso di affidamento di più appalti successivi nel corso dell’anno ad uno stesso soggetto, quello che comporta il superamento dei € 200.000. La disposizione, per quanto entri in vigore il 1° gennaio 2020, riguarda anche gli appalti in corso al 31 dicembre 2019. Tipologie di contratto Appalto, subappalto e affidamento a soggetti consorziati e apporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. In considerazione del tenore letterale della norma non vi rientrano, dunque, ad esempio, i contratti di trasporti eseguiti dal commissionario con veicoli propri. Obblighi I committenti sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che hanno l’obbligo di rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento (Modello F24) relative al versamento delle seguenti ritenute relative a lavoratori dipendenti e collaboratori: 1. Irpef 2. addizionale regionale Irpef 3. addizionale comunale Irpef relativamente ai soli lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Deleghe distinte Il versamento delle suddette ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe (F24) per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Tanto premesso, con risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, per consentire all’impresa di effettuare i versamenti di cui trattasi indicando nel modello “F24” il committente a cui si riferiscono, è stato istituito il seguente codice identificativo: “09” denominato “Committente”. Obblighi strumentali Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi delle RA versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento (quindi in via generale entro il giorno 21 del mese successivo a quello di trattenimento), l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice (oltre che al committente principale): 1. i singoli F24; 2. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Comportamento del committente in caso di inadempimento Nel caso l’impresa appaltatrice o affidataria, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute (ordinariamente dunque il giorno 21 del mese successivo), abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa committente, ma:
– un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli (differenza tra prospetto dipendenti e Modello F24); |
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