Lavori in casa, gli interventi che
danno accesso al maxicredito di imposta
Pronto il nuovo testo. Fissate le condizioni per l’intervento agevolato: materiali idonei e una polizza anticalamità per il sismabonus. Servono asseverazioni dei tecnici e il visto di conformità fiscale
Il governo rilancia sull’edilizia privata con il superbonus che prevede un credito di imposta del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Le condizioni da rispettare
Gli interventi verdi finanziati con il superbonus al 110% per la riqualificazione energetica di condomini e singole abitazioni dovranno garantire «il miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape)». È una condizione necessaria per accedere al beneficio. Allo stesso modo i materiali isolanti utilizzati per il “cappotto” termico dovranno rispettare i requisiti minimi ambientali previsti dal decreto Ambiente 11 ottobre 2017.
Sono due delle modifiche dell’ultima ora apportate agli articoli del decreto rilancio che istituiscono il superbonus. Vogliono rendere ancora più verde l’intervento agevolato. Anche per il sismabonus lo sconto al 110% sarà concesso a una condizione nuova: che contemporaneamente si sottoscriva una polizza assicurativa anticalamità.
Ma quali sono esattamente questi interventi “trainanti” del superbonus che danno accesso al maxicredito di imposta e quali condizioni dovranno rispettare?
Il primo intervento (lettera a) è quello di «isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio». Il cosiddetto cappotto termico.
L’unica condizione posta dalla norma è in questo caso che l’intervento abbia «un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo». Il limite economico agevolabile di questo singolo intervento è pari a 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio».
Il secondo intervento “trainante” (lettera b) è la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria». Questo intervento arriva a un tetto di 30mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari se abbinato «all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione». In questo caso si parla di «interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici».
C’è un terzo tipo di intervento (lettera c) che pure agisce sugli impianti di riscaldamento. In questo terzo caso non c’è l’abbinata con i pannelli solari. Si tratta di «interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione».
La condizione è in questo terzo caso che la nuova caldaia abbia una «efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013». In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese «non superiore a euro 10.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio».
Se l’installazione dei pannelli solari in abbinata all’intervento lettera b) è la condizione per far salire a 30mila euro la spesa massima per unità immobiliare, bisogna aggiungere che il decreto legge guarda con favore comunque al fotovoltaico, abbinato anche agli altri due interventi trainanti, con una detrazione al 110% «fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kWh di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico».
a cura di Giorgio Santilli