Balconi: infiltrazioni d’acqua dal terrazzo del vicino
Quando si parla di infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo del vicino del piano di sopra, il risarcimento segue una regola diversa a seconda che si tratti di:
– balconi aggettanti: quelli, cioè, che costituiscono un prolungamento dell’appartamento e che danno sulla facciata dell’immobile, sotto i quali non v’è altro o magari il balcone aggettante di un altro condomino
– terrazzo a livello: quello sotto il quale vi è l’appartamento del vicino, cui funge da copertura (v. foto).
Nel primo caso, a pagare il risarcimento è il proprietario dell’appartamento. E questo perché il balcone aggettante è considerato come un prolungamento della proprietà del titolare dell’appartamento.
Diverso è il caso del terrazzo a livello. Secondo una consolidata giurisprudenza, la terrazza a livello è equiparata al lastrico solare se funge da copertura dell’appartamento sottostante. In questo senso, la Cassazione [1] ha puntualizzato che in base al criterio di ripartizione delle spese stabilito dal codice civile [2], il proprietario esclusivo del lastrico solare (cui va equiparata la terrazza a livello) deve contribuire nelle spese di riparazione soltanto nella misura di un terzo, senza dover concorrere nella ripartizione degli altri due terzi della spesa che restano a carico dei soli proprietari dei piani sottostanti ai quali il lastrico (o la terrazza) serve da copertura.
Sussiste, dunque, l’obbligo per il proprietario del piano di sotto di sopportare le spese di manutenzione e ricostruzione della terrazza soprastante. Il codice civile [2] stabilisce infatti che, quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
[1] Cass. sent. n. 5125/1993.
[2] Art. 1126 cod. civ.
Vendita casa – oneri condominiali
[2] Art. 63 co. 4, disp. att. cod. civ.
fonte:http://www.laleggepertutti.it/85833_vendita-casa-chi-paga-gli-arretrati-col-condominio
Nuovo attestato di rischio Rc
In pratica
Nella sostanza, dal primo di giugno (termine ultimo concesso alle compagnie per popolare la banca dati degli attestati con riferimento ai contratti in scadenza al primo luglio), gli assicurati interessati da quelle scadenze non riceveranno più l’attestato cartaceo ma avranno la possibilità di conoscere la propria posizione accedendo nell’area a loro riservata nel sito web della compagnia di assicurazione che ha prestato la copertura.
Inoltre, è fatto obbligo alle imprese di mettere a disposizione del cliente, su richiesta, una ulteriore modalità informativa telematica (e-mail, sms, messenger), tra quelle offerte.
Di conseguenza, per la successiva stipula del contratto di assicurazione presso la stessa o altra impresa non sarà più necessario consegnare il documento cartaceo poiché alle compagnie di assicurazione, e ai relativi intermediari, sarà fatto obbligo di accedere alla banca dati degli attestati per rilevare direttamente la classe di merito da applicare al contratto.
Una grande novità rispetto al passato. In passato, infatti, l’utente che non riceveva a casa l’attestato doveva attendere, talvolta anche per lungo tempo, la soluzione del problema presentando un reclamo e se nel frattempo voleva comunque assicurarsi doveva corrispondere il premio relativo alla classe di massima penalizzazione, salvo poi a richiedere il rimborso del premio corrisposto in più, che veniva però rimborsato al netto dell’imposta sulle assicurazioni che rimane nelle casse dell’Erario.
fonte http://www.laleggepertutti.it/86342_attestati-di-rischio-e-contrassegni-auto-telematici
Decreto di non punibilità per tenuità del fatto
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo [1] sulla non punibilità del reato per “tenuità del fatto”, per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, o puniti con pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva il giudice potrà disporre l’archiviazione del procedimento a condizione che, nel caso concreto venga accertata:
– un’offesa di particolare tenuità, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo. Ciò non ricorre nei casi di: motivi abbietti o futili; crudeltà, anche in danno di animali; sevizie; minorata difesa della vittima, anche in base all’età; morte o lesioni gravissime;
– un comportamento non abituale. L’abitualità è esclusa in caso di delinquenza abituale, professionale o per tendenza; reati della stessa indole; reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Impropriamente qualcuno parla di “depenalizzazione”: in realtà, il fatto resta sempre qualificato da una norma penale e continua ad assumere valenza penale. L’unica differenza rispetto al passato (differenza di non poco conto) è che, da ora, valutate le condizioni sopra elencate, il magistrato non procederà più alla punizione del colpevole che, pertanto, non subirà la sanzione della reclusione o quella pecuniaria .
Ecco dunque la lunga lista [2] di quei reati che rientrano nelle previsioni della riforma e per i quali, quindi, da oggi in poi, si procederà alla non punizione.
Articolo Reato Pena edittale
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui Reclusione da 6 mesi a 3 anni
316-bis Malversazione a danno dello Stato Reclusione da 6 mesi a 4 anni
316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Reclusione da 6 mesi a 3 anni
318 Corruzione per l’esercizio della funzione Reclusione da 1 a 5
323 Abuso di ufficio Reclusione da 1 a 4
325 Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione d’ufficio Reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a euro 516
326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Reclusione da 6 mesi a 3 anni
328 Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione Reclusione da 6 mesi a 2 anni
331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa non inferiore a euro 516
334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 516
336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Reclusione da 6 mesi a 5 anni
337 Resistenza a un pubblico ufficiale Reclusione da 6 mesi a 5 anni
340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di
pubblica necessità Reclusione fino a 1 anno
341-bis Oltraggio a pubblico ufficiale Reclusione fino a 3 anni
343 Oltraggio a un magistrato in udienza Reclusione fino a 3 anni
346 Millantato credito Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 309 a euro 2.065
346-bis Traffico di influenze illecite Reclusione da uno a 3 anni
347 Usurpazione di funzioni pubbliche Reclusione fino a 2 anni
348 Abusivo esercizio di una professione Reclusione fino a 6 mesi o multa da euro 103 a euro 516
349 Violazione di sigilli Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
351 Violazione della pubblica custodia di cose Reclusione da uno a 5 anni
353 Turbata libertà degli incanti Reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente Reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
356 Frode nelle pubbliche forniture Reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a euro 1.032
DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Reclusione fino ad 1 anno
363 Omessa denuncia aggravata Reclusione da 6 mesi a 3 anni
364 Omessa denuncia di reato da parte del cittadino Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 103 a euro 1.032
367 Simulazione di reato Reclusione da 1 a 3 anni
369 Autocalunnia Reclusione da 1 a 3 anni
371 Falso giuramento della parte Reclusione da 6 mesi a 3 anni
371-bis False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte
penale internazionale Reclusione fino a4 anni
371-ter False dichiarazioni al difensore Reclusione fino a4 anni
374 Frode processuale Reclusione da 6 mesi a 3 anni
378 Favoreggiamento personale Reclusione fino a 4 anni
379 Favoreggiamento reale Reclusione fino a 5 anni
380 Patrocinio o consulenza infedele Reclusione da 1a 3 anni e con la multa non inferiore a euro 516
381 Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103
385 Evasione Reclusione da 1 a 3 anni
386 Procurata evasione Reclusione da 6 mesi a 5 anni
388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice Reclusione fino a 3 anni o multa da euro 103 a euro 1.032
390 Procurata inosservanza di pena Reclusione da 3 mesi a 5 anni
391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive Reclusione fino a 2 anni
392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose Multa fino a euro 516
393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone Reclusione fino a 1 anno
DEI DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO
414 Istigazione a delinquere Reclusione da 1 a 5 anni
414-bis Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni
415 Istigazione a disobbedire alle leggi Reclusione da 6 mesi a 5 anni
418 c.. 1 Assistenza agli associati Reclusione da 2 a 4 anni
420 Attentato a impianti di pubblica utilità Reclusione da 1 a 4 anni
DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITÀ PUBBLICA
432 Attentati alla sicurezza dei trasporti Reclusione da 1 a 5 anni
433 Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas
ovvero delle pubbliche comunicazioni Reclusione da 1 a 5 anni
434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi Reclusione da 1 a 5 anni
435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti Reclusione da 1 a 5 anni
437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Reclusione da 6 mesi a 5 anni
443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103
444 Commercio di sostanze alimentari nocive Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 51
445 Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul
lavoro Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 10 a euro 516
DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
454 Alterazione di monete Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 103 a euro 516
455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete
falsificate Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 103 a euro 516 ridotte da un
terzo alla metà
457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 1.032
464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 516
473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere
dell’ingegno o di prodotti industriali Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.500 a euro 25.000
474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 3.500 a euro 35.000
477 Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o
autorizzazioni amministrative Reclusione da 6 mesi a 3 anni
478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di
atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti Reclusione da 1 a 4 anni
480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in
autorizzazioni amministrative Reclusione da 3 mesi a 2 anni
481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un
servizio di pubblica necessità Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 51 a euro 516
482 Falsità materiale commessa dal privato Reclusione da 6 mesi a 3 anni ridotta di un terzo
483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico Reclusione fino a 2 anni
484 Falsità in registri e notificazioni Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 309
485 Falsità in scrittura privata Reclusione
Articolo Reato Pena edittale
486 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato Reclusione da 6 mesi a 3 anni
487 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico Reclusione da 3 mesi a 2 anni
490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri Reclusione da 6 mesi a 3 anni
491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena Reclusione da 6 mesi a 3 anni ridotta di un terzo
494 Sostituzione di persona Reclusione fino a 1 anno
495-bis Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica
sull’identità o su qualità personali proprie o di altri Reclusione fino ad 1 anno
496 False dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di
altri Reclusione da 1 a 5 anni
DEI DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali Reclusione da 1 a 5 anni
501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle
borse di commercio Reclusione fino a 3 anni e multa da euro 516 a euro 25.822
501-bis Manovre speculative su merci Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 516 a euro 25.822
513 Turbata libertà dell’industria o del commercio Reclusione fino a 2 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
515 Frode nell’esercizio del commercio Reclusione fino a 2 anni o multa fino a euro 2.065
516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 1.032
517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Reclusione fino a 2 anni e multa fino a euro 20.000
517-ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di
proprietà industriale Reclusione fino a 2 anni e multa fino a euro 20.000
517-quater Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari Reclusione fino a 2 anni e multa fino a euro 20.000
DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME
527 Atti osceni Reclusione da 3 mesi a 3 anni
528 Pubblicazioni e spettacoli osceni Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103
DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 103 a euro 1.032
571 c. 1 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina Reclusione fino a 6 mesi
573 Sottrazione consensuale di minorenni Reclusione fino a 2 anni
574 Sottrazione di persone incapaci Reclusione da 1 a 3 anni
574-bis Sottrazione e trattenimento di minori all’estero Reclusione da 1 a 4 anni
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
581 Percosse Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 309
581 Lesione personale (lieve) Reclusione da 3 mesi a 3 anni
588 c. 1 Rissa Multa fino a euro 309
590 Lesioni personali colpose (escluse le lesioni gravissime) Reclusione da 1 a 6 mesi o multa da euro 123 a euro 619
591 c. 1 Abbandono di persone minori o incapaci. Reclusione da 6 mesi a 5 anni
593 Omissione di soccorso Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 2.500 euro
594 Ingiuria Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 1.032
595 Diffamazione Reclusione fino a 2 anni, ovvero multa fino a euro 2.065
596-bis Diffamazione col mezzo della stampa Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 1.032
600-quater Detenzione di materiale pornografico Reclusione fino a 3anni e multa non inferiore a euro 1.549 [diminuita di
un terzo]
600-octies Impiego di minori nell’accattonaggio Reclusione fino a 3 anni
610 Violenza privata Reclusione fino a 4 anni
611 Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato Reclusione fino a 5 anni
612 Minaccia Multa fino a euro 1.032
614 Violazione di domicilio Reclusione da 6 mesi a 3 anni
615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale Reclusione da 1 a 5 anni
615-bis Interferenze illecite nella vita privata Reclusione da 6 mesi a 4 anni
615-ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Reclusione da 1 a 5 anni
615-quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici Reclusione da 1 a 2 anni e multa da 5.164 a 10.329 euro
615-quinquies Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Reclusione fino a 2 anni e multa sino a 10.329 euro
616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza Reclusione fino a 1 anno o multa da 30 a 516 euro
617 Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o
conversazioni telegrafiche o telefoniche Reclusione da 6 mesi a 4 anni
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
624 Furto (semplice) Reclusione da 6mesi a 3 anni
627 Sottrazione di cose comuni Reclusione fino a 2 anni o multa da 20 a 206 euro
631 Usurpazione Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 206 euro
633 Invasione di terreni o edifici Reclusione fino a 2 anni o multa da euro 103 a euro 1.032
634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili Reclusione fino a 2 anni e multa da euro 103 a euro 309
635 Danneggiamento Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 309
635-bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Reclusione da 6 mesi a 3 anni
635-ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Reclusione da 1 a 4 anni
635-quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Reclusione da1 a 5 anni
635-quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Reclusione da 1a 4 anni
640 Truffa Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 1.032
640-ter Frode informatica Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 1.032
640-quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di
firma elettronica Reclusione fino a 3 anni e multa da 51 a 1.032 euro
641 Insolvenza fraudolenta Reclusione fino a 2 anni o multa fino a euro 516
645 Frode in emigrazione Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 309 a euro 1.032
646 Appropriazione indebita Reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 1.032
REATI PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI
FALLIMENTO (Rd 267/1942 – Legge fallimentare)
216 c. 2 Bancarotta preferenziale Reclusione da 1 a 5 anni
217 Bancarotta semplice Reclusione da 6 mesi a 2 anni
218 Ricorso abusivo al credito Reclusione da 6 mesi a 3 anni
TRIBUTI (Dlgs 74/2000 – Reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto)
4 Dichiarazione infedele Reclusione da 1 a 3 anni
5 Omessa dichiarazione Reclusione da 1 a 3 anni
10 Occultamento o distruzione di documenti contabili Reclusione da 6 mesi a 5 anni
10-bis Omesso versamento di ritenute certificate Reclusione da 6 mesi a 2anni
10-ter Omesso versamento di IVA Reclusione da 6 mesi a 2anni
10-quater Indebita compensazione Reclusione da 6 mesi a 2anni
11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Reclusione da 6 mesi a 4 anni
SOCIETÀ (Codice civile – Libro V – Titolo XI )
2621 False comunicazioni sociali Arresto fino a 2 anni
2622 c. c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei
creditori Reclusione da 6 mesi a 3 anni
2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori Reclusione da 6 mesi a 3 anni
2634 c.c. Infedeltà patrimoniale Reclusione da 6 mesi a 3 anni
2638 c. c. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza Reclusione da 1 a 4 anni
AMBIENTE (Dlgs 152/2006 – Codice dell’ambiente)
256-bis Combustione illecita di rifiuti Reclusione da 2 a 5 anni
260-bis, c. 6 Violazioni in materia di certificazioni sul Sistema informatico di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) Reclusione fino a 2 anni
260-bis c. 8 Copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione
fraudolentemente alterata Reclusione da 6 mesi a 3 anni / Reclusione da 6 mesi a 3 anni ridotta di
un terzo
CIRCOLAZIONE STRADALE (Dlgs 285/1992 – Codice della strada)
9-bis , c. 1 Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a
motore e partecipazione alle gare Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 25.000 a 100.000 euro
9-bis , c. 4 Effettuare scommesse sulle gare Reclusione da 3 mesi ad 1 anno e multa da 5.000 a 25.000 euro
9-ter Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore Reclusione da 6 mesi ad 1 anno e multa da 5.000 a 20.000 euro
189 c. 6 Non fermarsi in caso di incidente con danni alle persone Reclusione da 6 mesi a 3anni
189 c. 7 Omissione di soccorso in caso di incidente con danni alle persone Reclusione da1 anno a3 anni
STUPEFACENTI (Dpr 309/1990 – Tu stupefacenti)
73 c, 5 Spaccio di lieve entità Reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 1.032 a 10.329 euro
79 c. 1° Agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope Reclusione da 1 a 4 anni e multa da euro 3.000 ad euro 26.000
ARMI (Rd 773/1931 – Tu leggi pubblica sicurezza; Legge 110/1975 –
Disciplina armi)
28 (Tulps) Fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione, vendita,
importazione, esportazione e trasporto di armi da guerra e di altre armi
senza licenza del ministro per l’interno Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 3.000 a 30.000 euro
3 (armi) Alterazione di armi Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 309 a 2065 euro
10 c. 10 (armi) Collezione di armi comuni da sparo Reclusione da 1 a 4 anni e multa da 1.500 a 10.000 euro
24 (armi) Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 206 a 1.032 euro
25 (armi) Inosservanza dell’obbligo di registro delle operazioni giornaliere Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 206 a 2.065 euro
28 (armi) Responsabilità nell’impiego di esplosivi Reclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da 103 a 1.032 euro
IMMIGRAZIONE (Dlgs 286/1998 – T u sull’immigrazione)
12 c. 1 Favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina Reclusione da 1 a 5 anni e multa di 15.000 euro per ogni persona
12 c. 5 Favoreggiamento della permanenza illegale Reclusione fino a 4 anni e multa fino a 15.000 euro
12 c. 5-bis Fornitura di alloggio e contratti abitativi contra legem Reclusione da 6 mesi a 3 anni
13 c. 13 e 13-bis Divieto di reingresso dopo l’espulsione Reclusione da 1 a 4 anni
22 c. 12 Assunzione di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore
impiegato
24 c. 6 Assunzione di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno
per lavoro stagionale Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore
impiegato
SPORT (legge 401/1989 Scommesse e manifestazioni sportive; legge
376/2000 Doping)
1 Frode in competizioni sportive Reclusione da 1 mese ad 1 anno e multa da 258 a 1.032 euro
9 (Doping) Divieto di doping Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 2.582 a 516.460 euro
fonte www.laleggepertutti.it
B&B in appartamento condominiale
Fonte : http://www.laleggepertutti.it/81178_si-al-bb-in-appartamento-condominiale#sthash.h2liJpJI.dpuf
Slitta l'adeguamento per il "nuovo libretto"
Impianti termici, il libretto è diventato unico: non si distingue più in “centrale” ed “impianto”.
Con il decreto mille proroghe, approvato negli scorsi giorni dalle Camere, è slittato, ancora una volta, il termine per l’adeguamento dei libretti relativi agli impianti di riscaldamento e condizionatori. In pratica, per tutti gli impianti termici presenti nelle civili abitazioni, è stato prorogato al 31.12.2015 il termine per l’integrazione del libretto di centrale. Ricordiamo che, per effetto delle recenti modifiche legislative, il libretto d’impianto e i rapporti di controllo per l’efficienza energetica sono diventati obbligatori per tutte le tipologie d’impianto (non solo, quindi i riscaldamenti tradizionali) compresi i condizionatori. In particolare, tutti gli impianti termici per la climatizzazione (invernale ed estiva) e per la produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere, dal 1° gennaio 2016, muniti del nuovo libretto di impianto, compilato secondo il modello predisposto dal ministero dello Sviluppo Economico. Ricordiamo che il libretto è una sorta di carta d’identità dell’impianto: ne registra tutta la vita dalla prima accensione fino alla demolizione, includendo le modifiche, sostituzioni di apparecchi e componenti, interventi di manutenzione e di controllo, valori di rendimento nel corso della vita utile, cambi di proprietà.
Cosa cambia dal 2016 Il modello che entrerà in vigore dal prossimo anno non si distinguerà più un due tipologie di moduli (uno riferito alle centrali termiche e l’altro al singolo impianto autonomo), ma su un modulo unico, personalizzabile, costituito da tante schede, usate e assemblate in funzione delle componenti dell’impianto. In pratica, gli attuali “Libretti di Centrale e di Impianto” (per impianti termici sopra e sotto i 35kW) dovranno essere sostituiti da un unico “Libretto per la climatizzazione” ove sarà possibile indicare, per esempio, la presenza sia dell’impianto termico (di qualsiasi potenza) che dell’impianto di climatizzazione estiva. Per gli impianti esistenti sino all’ingresso del nuovo libretto, i “Libretti di centrale” ed i “Libretti di impianto”, già compilati in precedenza, dovranno essere allegati al nuovo “Libretto per la climatizzazione”. La prima compilazione sarà fatta dall’installatore all’atto del montaggio dell’impianto e della sua messa in funzione. In seguito dovrà essere aggiornato dal responsabile dell’impianto (cioè il singolo cittadino o, in condominio, dall’amministratore o da una ditta terza da questi delegato) o dal manutentore.
– Fonte at: http://www.laleggepertutti.it/80278_caldaie-slitta-lintegrazione-del-libretto#sthash.ZxOrsStP.dpuf
Decreti ingiuntivi con interessi maggiorati
[2] Trib. Milano decr. del 13.02.2015.
[3] Cass. sent. n. 951/13.
[4] Art. 4 e 5 D.lgs. n. 231/2012.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/78793_decreti-ingiuntivi-con-interessi-maggiorati#sthash.tKTUURzN.dpuf
Certificazione unica 2015 – entro 07 marzo 2015
ATTENZIONE: CERTIFICAZIONE UNICA 2015 – ENTRO IL 7 MARZO
A partire dal 2015 per il periodo d’imposta 2014, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio. Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone: • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica; • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; • Certificazione Unica 2015 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Si precisa che tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d’imposta devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate, anche qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata. I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Agenzia delle Entrate
Il nuovo CU2015. Responsabilità fiscali del condominio e compenso dell’amministratore.
L’amministratore di condominio – o meglio il Condominio degli edifici – dovrà, dunque, eseguire un nuovo e diverso adempimento di carattere fiscale, rispetto quello “informale” finora svolto.
Non sarà più necessario certificare i compensi erogati ai lavoratori autonomi con comunicazione “informale”;d’ora in avanti, occorrerà inoltrare ai suddetti professionisti il nuovo modello CU, analogamente a quanto fatto, allo stato, con i lavoratori dipendenti.
L’innovativo regime, peraltro, trova applicazione anche per le erogazioni di danaro corrisposte alle imprese appaltatrici, previa applicazione di ritenuta alla fonte pari al 4%.
In caso di omesso invio. Ancorché non siano state previste delle sanzioni in capo al “sostituto d’imposta”in caso di omesso invio della nuova CU ai contribuenti di riferimento; ben differentemente,il legislatore ha invece disposto l’applicazione di una sanzione pecuniaria – alquanto“generosa” -nel caso di errori nella compilazione e nell’invio all’Agenzia delle Entrate, secondo la tempistica ivi prevista.
Le sanzioni. L’articolo 2 del decreto legislativo 175/2014 intitolato “Trasmissione all’Agenzia delle entrate” ha precisato che “… Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo ”.
Ciò vuol significare che il sostituto d’imposta e/o chi per esso (l’amministratore), al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 175/2014, potrà correggere gli errori commessi nella trasmissione delle certificazioni uniche, inoltrando ex post una nuova certificazione corretta, purché ciò avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (che, secondo l’Agenzia delle Entrate slitta al successivo lunedì 9 marzo”,risposta Telefisco del 29 gennaio 2015). In altri termini: per il nuovo CU2015 non è previsto l’istituto del ravvedimento operoso.
Una brutta notizia, quindi: il ravvedimento è bloccato per le omesse o ritardate presentazioni dei modelli di Certificazione Unica.
A chi va applicata la sanzione? Mutuando la normativa fiscale di riferimento, non sembrerebbero esservi dubbi che: in caso di errore nella comunicazione del CU2015 da parte dell’amministratore, a rispondere della sanzione saranno i condòmini, responsabili in solido avanti al Fisco.
L’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, modificato dall’art. 1, comma 43, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria2007),individua il soggetto obbligato ad operare la ritenuta in esame nel “condominio quale sostituto di imposta” (espressione a suo tempo inserita nell’art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973,dall’art. 21 comma 11, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, per attrarre detta figura nel novero dei sostituti di imposta).
Pertanto, anche con riferimento all’adempimento dei nuovi obblighi, si confermano i chiarimenti già forniti con la circolare del Ministero delle finanze n. 204/E del 6 novembre 2000.
In buona sostanza, deve ritenersi che il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta d’acconto e gli adempimenti conseguenti “è il condominio in quanto tale“, anche se “il soggetto normalmente incaricato dal condominio a porre in essere gli adempimenti correlati alle funzioni di sostituto di imposta sia l’amministratore“,laddove nominato per obbligo (condominio con più di quattro condomini: Oggi otto; ndr) nell’esercizio di una facoltà (condominio con non più di quattro/otto condomini) [cfr, Circolare n. 7/E del 7 febbraio 2007] Il compenso professionale con il nuovo adempimento. Occorrerà, pertanto, prestare massima attenzione all’invio della nuova CU 2015 da parte di ogni amministratore di condominio, specie ove questi abbia in gestione più stabili.
Il nuovo adempimento fiscale genererà nuova responsabilità professionale in capo l’amministratore, seppure mediata dal Condominio e/o dalla solidarietà sussistente tra i condòmini – non sembrerebbe però in grado di incidere nella misura del rispettivo compenso pecuniario, a suo tempo convenuto.
Va, infatti, ribadito che in tema di condominio, l’attività dell’amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali – tra cui vanno annoverate anche le incombenze fiscali, quale quella in disamina – deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale e non deve, pertanto, essere retribuita a parte (Cass. n. 3596/2003; n. 122047210).
In altre parole, non opera, ai fini del riconoscimento di un compenso suppletivo, in mancanza di una specifica delibera condominiale, la presunta onerosità del mandato allorché è stabilito un compenso forfettario a favore dell’amministratore a monte. Viceversa, spetterà all’assemblea condominiale il compito generale di valutare successivamente l’attività “ultronea” resa dall’amministratore, quant’anche l’opportunità di conferire allo stesso un compenso extra (Cass. Civ., 22313/2013).
Sotto tale e diverso aspetto, l’amministratore di condominio non può esigere neppure il rimborso di spese da lui anticipate non potendo il relativo credito considerarsi liquido ed esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea (Cass. n. 14197/2011).
L’articolo 1129, comma quattordicesimo, ha infatti cristallizzato il compenso dell’amministratore di condominio alla misura stabilitasi all’atto del conferimento dell’incarico.
Ciò non toglie però che in sede di conferma e/o di conferimento di un nuovo incarico,con riferimento alle nuove e complesse incombenze fiscali, l’amministratore di condomino possa chiedere il riconoscimento di un “extra”, ovvero domandare che lo svolgimento di tale attività (presentazione telematica del CU) venga esternalizzata ad un soggetto esterno, in grado di evadere l’incarico nell’interesse di tutti…
Fonte: http://www.condominioweb.com/certificazione-unica-risvolti-del-nuovo-adempimento.11612#ixzz3Qh4SP43j
www.condominioweb.com
Modello 770 ordinario e semplificato 2015
Modello 770 ordinario e semplificato 2015
Pronti i modelli di dichiarazione fiscale per i sostituti d’imposta, ovvero il Modello 770/2015 ordinario e semplificato, per comunicare al Fisco le ritenute operate nel 2014: li ha pubblicati in versione definitiva l’Agenzia delle Entrate, insieme agli altri modelli per le dichiarazioni 2015. Vediamo chi è tenuto alla compilazione, modalità e termini, ricordando che ci sono sostituti che presentano sia il modello 770 semplificato sia quello ordinario e altri che invece presentano solo uno dei due modelli
Il Modello 770/2015 semplificato
Il Modello 770/2015 semplificato è quello che presentano i sostituti d’imposta per le ritenute sul lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, contributi assistenziali e previdenziali. Va trasmesso in forma esclusivamente telematica entro il 31 luglio 2015.
Devono presentare il 770 semplificato anche:
- i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione INPS, ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia (che compilano l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella parte C relativa alle “Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”);
- i contribuenti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all’articolo 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte;
- i titolari di posizione assicurativa INAIL;
- le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS.
Il modello 770 semplificato si compone di Frontespizio, Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, e i prospetti SS (dati riassuntivi relativi a quelli riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione), ST (ritenute alla fonte operate, trattenute di addizionali regionale IRPEF, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive, versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive), SV (trattenute di addizionali comunali IRPEF, trattenute per assistenza fiscale e relativi versamenti), SX (riepilogo crediti e compensazioni effettuate), SY (riepilogo dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi).
Il Modello 770 ordinario
Il Modello 770 ordinario deve essere presentato dai soggetti che nel 2014 hanno corrisposto somme soggette a ritenute alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari. Anche in questo caso, trasmissione in via telematica entro il 31 luglio 2015. La dichiarazione si compone di Frontespizio e di modelli staccati, dedicati alle diverse tipologie di capitali: SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SV, SX.
fonte www.pmi.it