Balconi: infiltrazioni d’acqua dal terrazzo del vicino

Balconi: infiltrazioni d’acqua dal terrazzo del vicino
Quando si parla di infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo del vicino del piano di sopra, il risarcimento segue una regola diversa a seconda che si tratti di:
– balconi aggettanti: quelli, cioè, che costituiscono un prolungamento dell’appartamento e che danno sulla facciata dell’immobile, sotto i quali non v’è altro o magari il balcone aggettante di un altro condomino
– terrazzo a livello: quello sotto il quale vi è l’appartamento del vicino, cui funge da copertura (v. foto).
Nel primo caso, a pagare il risarcimento è il proprietario dell’appartamento. E questo perché il balcone aggettante è considerato come un prolungamento della proprietà del titolare dell’appartamento.
Diverso è il caso del terrazzo a livello. Secondo una consolidata giurisprudenza, la terrazza a livello è equiparata al lastrico solare se funge da copertura dell’appartamento sottostante. In questo senso, la Cassazione [1] ha puntualizzato che in base al criterio di ripartizione delle spese stabilito dal codice civile [2], il proprietario esclusivo del lastrico solare (cui va equiparata la terrazza a livello) deve contribuire nelle spese di riparazione soltanto nella misura di un terzo, senza dover concorrere nella ripartizione degli altri due terzi della spesa che restano a carico dei soli proprietari dei piani sottostanti ai quali il lastrico (o la terrazza) serve da copertura.
Sussiste, dunque, l’obbligo per il proprietario del piano di sotto di sopportare le spese di manutenzione e ricostruzione della terrazza soprastante. Il codice civile [2] stabilisce infatti che, quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
[1] Cass. sent. n. 5125/1993.
[2] Art. 1126 cod. civ.

Vendita casa – oneri condominiali

Quando si acquista una casa, forte è il timore che il venditore abbia lasciato arretrati non pagati con il condominio e che, pertanto, un giorno possa bussare alla porta l’amministratore con una bolletta stratosferica. La legge però tutela l’acquirente, stabilendo regole ben precise in merito alla responsabilità sulle obbligazioni condominiali rimaste “in sospeso” prima del rogito notarile: regole che – è bene sottolineare – non possono essere derogate dalle parti. Il che significa che se anche l’atto di vendita contiene clausole di tenore differente (stabilendo, per esempio, che a sostenere tutti gli oneri condominiali sia il venditore o l’acquirente) esse avranno effetto solo come accordo personale tra le parti, ma non saranno vincolanti per il condominio. È quanto confermato dal Tribunale di Milano con una recente sentenza [1]. Ma facciamo un passo indietro e vediamo cosa stabilisce la legge.
 
Il codice civile [2] prevede che gli oneri condominiali non ancora pagati dal venditore al momento della vendita vadano così ripartiti:
 
– delle spese relative all’anno in corso del rogito e a quello precedente, ne rispondono in solido sia il venditore che l’acquirente. Per esempio: se nel marzo 2015 viene venduto l’appartamento, sia il nuovo che il vecchio proprietario rispondono di tutti gli oneri condominiali relativi all’anno della vendita (2015) che a quello anteriore (2014);
 
– delle spese precedenti all’anno anteriore alla vendita (nell’esempio di prima, dal 2013 a ritroso), ne risponde solo il venditore. Nei suoi confronti, quindi, l’amministratore può chiedere e ottenere un decreto ingiuntivo. In questo caso, però, non essendo il debitore più condomino a tutti gli effetti, il decreto ingiuntivo non potrà essere provvisoriamente esecutivo [1]. La richiesta di pagamento, quindi, presentata dal condominio al nuovo proprietario sarebbe illegittima per difetto di legittimazione passiva.
 
Per le restanti spese successive all’anno del rogito notarile (nell’esempio di poc’anzi, dal 2016 in poi) ne risponderà in via esclusiva solo l’acquirente.
 
In buona sostanza, il venditore non può lavarsi le mani degli importi di cui è moroso: solo per quelli relativi all’anno di vendita e a quello precedente il condominio potrà indifferentemente agire nei suoi confronti o del nuovo proprietario, ma per quelle anteriori a tale periodo non è che lui il solo responsabile, anche in presenza di patti contrari con l’acquirente.
 
Attenzione: per stabilire, con precisione, a quale anno competano le spese richieste dall’amministratore non si deve guardare il momento in cui la spesa viene deliberata dall’assemblea (che potrebbe risalire a molto tempo prima), ma al momento in cui è stato erogato il servizio o eseguito l’intervento comune a cui la spesa fa capo l’obbligo di pagare le spese condominiali.
 
Questo significa che il venditore è tenuto comunque a sopportare le spese riguardanti opere straordinarie e innovazioni deliberate dall’assemblea prima della vendita dell’immobile, anche se eseguite successivamente.
Dall’altro lato, l’amministratore di condominio può richiedere all’acquirente, nuovo proprietario, le spese ordinarie sopportate per la manutenzione e la conservazione dell’edificio e per l’erogazione dei normali servizi comuni, sebbene deliberate dall’assemblea prima della compravendita.
 
 
 
 

Tribunale di Milano, sez. XIII Civile, sentenza 2 marzo 2015
Giudice Spinnler

Motivi in fatto ed in diritto della decisione

II – Milano ed il condominio di via hanno proposto appello avverso la sentenza n. 109.596/2012, con la quale il Giudice di Pace di Milano accoglieva le opposizioni proposte da P.L. e per l’effetto annullava i decreti ingiuntivi n. 2991712010 e 2688/2010, respingeva la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente e quella diretta alla condanna per lite temeraria e poneva le spese di lite a carico degli opposti. Hanno proposto le domande di cui all’atto di appello qui da intendersi richiamate per motivi di sintesi. L’appellato si è costituito in giudizio sollevando, in via preliminare, eccezione di inammissibilità dell’appello e difendendo, nel merito, la sentenza gravata, chiedendone, in principalità, la conferma, in subordine, previa ammissione di C.T.U. diretta alla determinazione delle spese dovute dall’appellato, la deduzione della somma di euro 750,00, corrispondente al credito risarcitorio spettante al P. nei confronti del condominio, e l’annullamento del decreto n. 26688/2010, in via istruttoria che proposto ordine di esibizione ai danni dell’assicurazione Aviva Italia s.p.a. . Omessa ogni attività istruttoria, all’udienza del 2.12.2014 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 – In via preliminare ha eccepito l’appellato l’inammissibilità dell’appello per carenza dei requisiti richiesti dall’ars. 342 c.p.c. nel testo novellato dalla L. 13412012
Più precisamente , assume l’appellato che gli appellanti avrebbero omesso l’esposizione dei fatti, non avrebbero indicato i motivi specifici che sostengo l’appello con preciso riferimento alle parti del provvedimento gravato e non avrebbe esplicitato le modifiche richieste alla sentenza gravata con riferimento sia all’iter argomentativo che al decisum.
L’eccezione è infondata e va disattesa.
I fatti di cui è causa sono stati esposti nella pagine da 1 a 3 dell’atto di appello, mediante una ricostruzione dei giudizio di primo grado, con richiamo indiretto a tutti i fatti già dedotti in tale grado del giudizio ed oggetto di puntuale riepilogo da parte del primo giudice. Del resto poiché la motivazione dell’appello e con essa l’allegazione dei fatti è funzionale ai motivi di gravame ed alla diversa ricostruzione offerta dall’appellante, le circostanze di fatto relative alla modalità ed ai tempi di approvazione dei consuntivi di gestione da parte del condominio e gli ulteriori fatti di cui dà conto l’appellato nella comparsa di risposta non sono rilevanti nel presente atto di appello, posto che gli appellanti non contestano le circostanze di fatto poste a sostegno della decisione, bensì la ricostruzione in diritto operata dal primo giudice.
L’atto di appello è esaustivo anche con riferimento all’indicazione delle parti della sentenza impugnate, relativamente tanto alla parte motiva che alle conclusioni, e contiene il puntuale richiamo delle norme violate ed alla loro rilevanza ai imi della pronuncia.
2 – Con riferimento ai punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza, di cui gli appellanti hanno chiesto l’integrale riforma, hanno dedotto un vizio di motivazione per omessa pronuncia, ìn violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c., per avere il primo giudice revocato i decreti ingiuntivi opposti sul rilievo del difetto di legittimazione passiva del P., omettendo di motivare tale conclusione e di valutare la fondatezza della domanda di merito con specifico riferimento alla pretesa creditoria avanzata dal supercondominio e dal condominio nei confronti dell’appellato. Il motivo è fondato.
Il Giudice di Pace ha annullato i decreti ingiuntivi opposti sull’affermazione che il        leve considerarsi ” soggetto terzo rispetto ai condomini delle assemblee successive alla vendita
dell’appartamento ai Sig. ri        “, ha inoltre disatteso la pretesa creditoria, affermando ” i crediti ingiunti fatti valere in via monitoria, anche se esistenti, mancano dei requisiti di liquidità, certezza, determinazione, esatta documentazione e riferibilità “.
A -. In punto legittimazione passiva dell’appellato sì osserva quanto segue.
Il credito portato dai decreti ingiuntivi opposti è relativo a spese condominiali riferite al periodo in cui l’appellato era proprietario dell’appartamento successivamente venduto ai sig.ri         e ma che sono state oggetto di approvazione da parte dell’assemblea condominiale in data successiva all’alienazione dell’immobile. Infatti, l’appellato ha venduto l’immobile il 13.11.2007, le spese condominiali oggetto di causa sono relative ai consuntivi 2006/2007 e 200712008 , oggetto di approvazione, rispettivamente, da parte dell’assemblea del condominio di via Mar Nera n. 15 in data
9.1.2008 e da parte dell’assemblea del Supercondominio n data 9.10.2008. Certamente, non essendo l’appellato condomino al momento dell’emissione dei decreti ingiuntivi opposti, non poteva trovare applicazione il disposto di cui all’art. 63 comma 1° disp. Att. c.c., con la conseguenza che il condominio non poteva chiedere ed ottenere nei suoi confronti un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (Cass. 23345/2008 ).
Tale principio di diritto ha fondato la decisione del primo giudice di annullamento dei decreti ingiuntivi opposti per difetto di legittimazione passiva.
Tuttavia, poiché l’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è costituito solo dalla verifica dell’ammissibilità e della validità dei procedimento monitorio ma anche dell’accertamento della fondatezza della domanda di merito introdotta con il decreto ingiuntivo opposto, occorre verificare se nei confronti del condominio e del supercondominio il condomino alienante debba rispondere dei contributi condominiali maturati quando egli era proprietario, sebbene approvati in data successiva alla vendita dell’immobile.
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, avendo l’obbligazione relativa al pagamento delle spese condominiali natura di obbligatio propter rem, soggetto passivo di tale obbligazione è il proprietario dell’immobile nel momento in cui il servizio o l’intervento comune cui la spesa si riferisce viene usufruito o posto in essere, con indipendenza dal momento in cui la spesa viene deliberata dall’assemblea, posto che l’obbligo del singolo di contribuire alla spesa deriva dalla legge, in forza della titolarità della quota millesimale ( art.. 1123 c.c. ) e non dalla delibera assembleare, che non ha valore costitutivo ma semplicemente dichiarativo, operando semplicemente la quantificazione e la ripartizione delle spese sulla base delle tabelle millesimali (cfr Cass. 4393/1997; Cass. 6323/2003 ) Ne deriva che, contrariamente alle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, l’appellato, per quanto non più condomino al momento dell’emissione dei decreti ingiuntivi opposti, è legittimato passivamente alle pretese creditorie avanzata dei condomini appellanti, trattandosi pacificamente di spese relative a servizi prestati durante il periodo in qui era proprietario dell’immobile, per quanto approvate con delibera successiva.
B – Quanto alla fondatezza della pretesa creditoria, valgono le seguenti considerazioni.
L’affermazione del primo giudice circa la carenza del credito dei requisiti di liquidità, certezza, determinazione, esatta documentazione e riferibilità , oltre che priva di motivazione, risulta destituita di fondamento.
i crediti del condominio e del supercondominio azionati con i decreti ingiuntivi opposti risultano provati con la produzione delle delibera assembleari di approvazione dei consuntivi di gestione 2006/2007 e 2007/2008 (cfr delibere del 9.1.2008 del- condominio e del 9.10.2008 del supercondominio ) con relativa ripartizione millesimale delle spese. Le anzidette delibere, non essendo state oggetto di impugnazione, sono diventate definitive.
La circostanza che l’appellato non abbia potuto partecipare alle assemblee nella quali vennero approvati i predetti consuntivi di gestione, non essendo più condomino a seguito della vendita dell’appartamento, non incide sull’obbligo di corrispondere le spese in parola rispettivamente al supercondominio ( D.II n. 29991712010) ed al condominio ( D.II n. 26688/2010 ), per quanto sopra
esposto circa il momento di insorgenza dell’obbligo di pagamento delle spese condominiali e gli effett della delibera assembleare di approvazione delle stesse.
Parimenti priva di rilievo, in assenza di tempestiva impugnativa della delibera assembleare da parte degli aventi causa dell’appellato , appare la contestazione relativa alla mancata convocazione di questi ultimi all’assemblea condominiale.
L’appellato ha difeso la sentenza gravata affermando la carenza di prova nel quantum della pretesa creditoria.
In particolare ha eccepito che l’assemblea dei 9.10.2008 non avrebbe approvato lo stato di ripartizione delle spese e che i rendiconti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo non sarebbero stati approvati dall’assemblea condominiale ma rielaborati dall’amministratore.
La seconda contestazione non è stata in alcun modo dimostrata e contrasta con quanto risulta dal verbale dell’assemblea del 9.10.2008. Peraltro, dallo stesso verbale emerge, quanto ai conteggi, che dovendo l’amministratore chiudere due esercizi – 2006/2007 e 2007/2008 – sono stati accorpati ì saldi relativi a ciascun condomino in un unico saldo finale ( cfr doc. 1 del condominio ). La prima contestazione è invece tardiva e, come tale, inammissibile, essendo stata sollevata solo con la comparsa conclusionale depositata all’esito del giudizio d’appello. Peraltro, è indubbio che tali riparti siano stata approvati dall’assemblea, essendo stati oggetto di approvazione con riferimento ai punti 2° e 3° dell’ordine del giorno aventi ad oggetto appunto l’approvazione dei bilanci consuntivi 2006/2007 e 2007/2008 e relativi stati di riparto, come del resto riconosciuto dallo stesso appellato già con l’atto di citazione in opposizione, laddove si è limitato a contestarne il valore probatorio per avere gli opposti allegato documenti asseritamente redatti ex post dall’amministratore, diversi da quelli oggetto di approvazione assembleare. Ha contestato l’appellato che gli acquirenti Oliva e Brancaccio avrebbero versato per spese di gestione relative all’esercizio 2006/2007 la somma di euro 1.586,66 e che l’amministratore avrebbe concesso loro un credito di euro 640,30.
La prima eccezione è priva di rilevanza posto che tale somma è stata dedotta dal supercondominio dal credito azionato con il decreto ingiuntivo n. 29917/2010, come si evince dai conteggi esposti nel ricorso stesso; la seconda non risulta in alcun modo dimostrata.
Assume l’appellato che il piano di riparto del consuntivo 2007/2008 contiene un addebito per spese personali per la gestione del condominio dell’importo di euro 585.75 non dovute. Tale voce di spese è stata approvata dall’assemblea del 9.10.2008, che non è stata impugnata. L’eccezione di nullità della delibera è stata sollevata tardivamente in appello .
Del resto non avendo l’appellato, tramite i suoi aventi causa impugnato l’anzidetta delibera, non vi è motivo per negare la fondatezza del credito in esame.
In conclusione, deve ritenersi che il credito azionato con i decreti ingiuntivi opposti sia stato compiutamente dimostrato deve pertanto censurarsi la contraria statuizione espressa dal primo giudice. Pertanto, deve invece respingersi l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 268812010, risultando infondata l’eccezione di ne bis in idem con riferimento al credito portato dal decreto ingiuntivo 29917/2010, essendo stato espunto dal maggior credito portato datale ultimo decreto quello di euro 543,75 portato dal primo.
Il decreto ingiuntivo n. 2991712010, va invece revocato – posto che, come conosciuto dal supercondominio fin dal primo grado del giudizio e già prima in sede di emissione dei precetto di pagamento , il credito portato dal decreto ingiuntivo in esame contiene al proprio interno la somma di euro 543,75, richiesta dal condominio con il decreto ingiuntivo n. 2688/2010 – e deve disporsi la condanna dell’appellato al pagamento della somma di euro 1.691,13 (2.234,88- 543,75 ).
3 – La domanda riconvenzionale proposta dall’appellante in primo grado e diretta alla condanna del condominio di via Mar Nero n. 15 al pagamento della somma di euro 750,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti, salva eventuale compensazione con i crediti dell’ente gestorio, è stata respinta dal giudice di prime cure.
Sul punto non è stata proposto appello incidentale da parte dell’appellato, che avrebbe dovuto farlo costituendosi in giudizio nel termine di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c., mentre si è costituito in prima udienza.
Pertanto, essendo la relativa statuizione passata in giudicato, è inammissibile la domanda proposta in via subordinata dall’appellato, così come le richieste proposte in via istruttoria e strumentali alla domanda in esame.
4 – II primo giudice, in applicazione del principio della soccombenza, ha condannato gli odierni appellanti alla rifusione delle spese del grado.
Il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese processuali è stato oggetto di appello in ragione dei carattere eccessivo della somma liquidata a titolo di spese ( ero 2.257,00, oltre IVA e CPA ) in rapporto con il valore del giudizio.
La doglianza risulta superata dall’accoglimento dell’appello, che, determinando la soccombenza dell’appellato in primo grado, comporta la revoca della statuizione di condanna degli appellanti al pagamento delle spese relative a tale grado di giudizio.
In applicazione del principio della soccombenza l’appellato va condannato alla rifusione delle spese del doppio grado del processo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, in riforma della sentenza n. 10959612012 resa dal Giudice di Pace di Milano in data 11.5128.6.2012, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 29917/2010 e condanna l’appellato a pagare all’appellante
Supercondominio di via    la somma di euro 1.691,13, oltre interessi dalla mora al saldo;
respinge l’opposizione proposta da _    avverso il decreto ingiuntivo n. 2688/2010, che conferma;
dichiara inammissibile la domanda subordinata proposte dall’appellato;
condanna l’appellato a rifondere agli appellanti le spese relative al primo grado del giudizio, che liquida in euro 1.150,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali ed agli accessori di legge , e quelle relative al presente grado, che liquida in 2.300,00 per compensi ed euro 205,50 per spese, oltre al rimborso forfettario per spese generali ed agli accessori di legge.

[1] Trib. Milano sent. n. 1240 del 20.03.2015.
[2] Art. 63 co. 4, disp. att. cod. civ.
fonte:http://www.laleggepertutti.it/85833_vendita-casa-chi-paga-gli-arretrati-col-condominio

Nuovo attestato di rischio Rc

Il mondo dell’Rc auto sta cambiando: niente più attestati di rischio spediti a casa dell’assicurato, niente più contrassegni della polizza da esporre sul parabrezza. Ora tutto passa sul web e sarà visionabile dal proprietario del mezzo semplicemente collegandosi a internet da casa.
Non solo. La polizia potrà utilizzare i vecchi mezzi di rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada, come autovelox, photored e telelaser, per controllare la regolare copertura assicurativa dell’auto.
Sono questi gli effetti della definitiva attuazione del Decreto Cresci Italia del 2012 [1] e solo ora in fase di definitiva attuazione.
 
Lo stop agli attestati di rischio cartacei scatterà a partite dal prossimo 1° luglio, mentre tempi più lunghi ci vorranno per la dematerializzazione dei contrassegni assicurativi per i quali è stato previsto uno slittamento al 18 ottobre.
 
Le misure sono anche previste per contrastare le frodi assicurative: in questo modo, infatti, da un lato la nuova compagnia ricaverà da sé l’attestato di rischio, consultando la banca dati Ania, che quindi avrà valenza ufficiale; dall’altro lato i contrassegni esposti sul parabrezza non si esporranno più al pericolo di facili falsificazioni con documenti cartacei riprodotti artificiosamente, così come oggi spesso succede.
 
L’attestato di rischio telematico conterrà non più solo il nome del contraente, ma anche quello del proprietario del mezzo. Così dovrebbe essere più difficile “barare”, per esempio dichiarando che il contraente risiede in una provincia dove si paga meno. Stiamo parlando di quel documento fondamentale per assicurarsi (in sostanza è la carta d’identità del guidatore) che è indispensabile quando si decide di cambiare compagnia: permette infatti di conoscere, oltre alla classe di merito, anche quanti incidenti si sono fatti negli anni e dando indicazioni su che genere di guidatore uno sia.

In pratica

Nella sostanza, dal primo di giugno (termine ultimo concesso alle compagnie per popolare la banca dati degli attestati con riferimento ai contratti in scadenza al primo luglio), gli assicurati interessati da quelle scadenze non riceveranno più l’attestato cartaceo ma avranno la possibilità di conoscere la propria posizione accedendo nell’area a loro riservata nel sito web della compagnia di assicurazione che ha prestato la copertura.
Inoltre, è fatto obbligo alle imprese di mettere a disposizione del cliente, su richiesta, una ulteriore modalità informativa telematica (e-mail, sms, messenger), tra quelle offerte.
Di conseguenza, per la successiva stipula del contratto di assicurazione presso la stessa o altra impresa non sarà più necessario consegnare il documento cartaceo poiché alle compagnie di assicurazione, e ai relativi intermediari, sarà fatto obbligo di accedere alla banca dati degli attestati per rilevare direttamente la classe di merito da applicare al contratto.
Una grande novità rispetto al passato. In passato, infatti, l’utente che non riceveva a casa l’attestato doveva attendere, talvolta anche per lungo tempo, la soluzione del problema presentando un reclamo e se nel frattempo voleva comunque assicurarsi doveva corrispondere il premio relativo alla classe di massima penalizzazione, salvo poi a richiedere il rimborso del premio corrisposto in più, che veniva però rimborsato al netto dell’imposta sulle assicurazioni che rimane nelle casse dell’Erario.
fonte http://www.laleggepertutti.it/86342_attestati-di-rischio-e-contrassegni-auto-telematici

Decreto di non punibilità per tenuità del fatto

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo [1] sulla non punibilità del reato per “tenuità del fatto”, per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, o puniti con pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva il giudice potrà disporre l’archiviazione del procedimento a condizione che, nel caso concreto venga accertata:
– un’offesa di particolare tenuità, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo. Ciò non ricorre nei casi di: motivi abbietti o futili; crudeltà, anche in danno di animali; sevizie; minorata difesa della vittima, anche in base all’età; morte o lesioni gravissime;
– un comportamento non abituale. L’abitualità è esclusa in caso di delinquenza abituale, professionale o per tendenza; reati della stessa indole; reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Impropriamente qualcuno parla di “depenalizzazione”: in realtà, il fatto resta sempre qualificato da una norma penale e continua ad assumere valenza penale. L’unica differenza rispetto al passato (differenza di non poco conto) è che, da ora, valutate le condizioni sopra elencate, il magistrato non procederà più alla punizione del colpevole che, pertanto, non subirà la sanzione della reclusione o quella pecuniaria .
Ecco dunque la lunga lista [2] di quei reati che rientrano nelle previsioni della riforma e per i quali, quindi, da oggi in poi, si procederà alla non punizione.
Articolo Reato Pena edittale
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui Reclusione da 6 mesi a 3 anni
316-bis Malversazione a danno dello Stato Reclusione da 6 mesi a 4 anni
316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Reclusione da 6 mesi a 3 anni
318 Corruzione per l’esercizio della funzione Reclusione da 1 a 5
323 Abuso di ufficio Reclusione da 1 a 4
325 Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione d’ufficio Reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a euro 516
326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Reclusione da 6 mesi a 3 anni
328 Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione Reclusione da 6 mesi a 2 anni
331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa non inferiore a euro 516
334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 516
336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Reclusione da 6 mesi a 5 anni
337 Resistenza a un pubblico ufficiale Reclusione da 6 mesi a 5 anni
340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di
pubblica necessità Reclusione fino a 1 anno
341-bis Oltraggio a pubblico ufficiale Reclusione fino a 3 anni
343 Oltraggio a un magistrato in udienza Reclusione fino a 3 anni
346 Millantato credito Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 309 a euro 2.065
346-bis Traffico di influenze illecite Reclusione da uno a 3 anni
347 Usurpazione di funzioni pubbliche Reclusione fino a 2 anni
348 Abusivo esercizio di una professione Reclusione fino a 6 mesi o multa da euro 103 a euro 516
349 Violazione di sigilli Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
351 Violazione della pubblica custodia di cose Reclusione da uno a 5 anni
353 Turbata libertà degli incanti Reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente Reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
356 Frode nelle pubbliche forniture Reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a euro 1.032
DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Reclusione fino ad 1 anno
363 Omessa denuncia aggravata Reclusione da 6 mesi a 3 anni
364 Omessa denuncia di reato da parte del cittadino Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 103 a euro 1.032
367 Simulazione di reato Reclusione da 1 a 3 anni
369 Autocalunnia Reclusione da 1 a 3 anni
371 Falso giuramento della parte Reclusione da 6 mesi a 3 anni
371-bis False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte
penale internazionale Reclusione fino a4 anni
371-ter False dichiarazioni al difensore Reclusione fino a4 anni
374 Frode processuale Reclusione da 6 mesi a 3 anni
378 Favoreggiamento personale Reclusione fino a 4 anni
379 Favoreggiamento reale Reclusione fino a 5 anni
380 Patrocinio o consulenza infedele Reclusione da 1a 3 anni e con la multa non inferiore a euro 516
381 Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103
385 Evasione Reclusione da 1 a 3 anni
386 Procurata evasione Reclusione da 6 mesi a 5 anni
388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice Reclusione fino a 3 anni o multa da euro 103 a euro 1.032
390 Procurata inosservanza di pena Reclusione da 3 mesi a 5 anni
391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive Reclusione fino a 2 anni
392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose Multa fino a euro 516
393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone Reclusione fino a 1 anno
DEI DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO
414 Istigazione a delinquere Reclusione da 1 a 5 anni
414-bis Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni
415 Istigazione a disobbedire alle leggi Reclusione da 6 mesi a 5 anni
418 c.. 1 Assistenza agli associati Reclusione da 2 a 4 anni
420 Attentato a impianti di pubblica utilità Reclusione da 1 a 4 anni
DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITÀ PUBBLICA
432 Attentati alla sicurezza dei trasporti Reclusione da 1 a 5 anni
433 Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas
ovvero delle pubbliche comunicazioni Reclusione da 1 a 5 anni
434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi Reclusione da 1 a 5 anni
435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti Reclusione da 1 a 5 anni
437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Reclusione da 6 mesi a 5 anni
443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103
444 Commercio di sostanze alimentari nocive Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 51
445 Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul
lavoro Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 10 a euro 516
DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
454 Alterazione di monete Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 103 a euro 516
455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete
falsificate Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 103 a euro 516 ridotte da un
terzo alla metà
457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 1.032
464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 516
473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere
dell’ingegno o di prodotti industriali Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.500 a euro 25.000
474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 3.500 a euro 35.000
477 Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o
autorizzazioni amministrative Reclusione da 6 mesi a 3 anni
478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di
atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti Reclusione da 1 a 4 anni
480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in
autorizzazioni amministrative Reclusione da 3 mesi a 2 anni
481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un
servizio di pubblica necessità Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 51 a euro 516
482 Falsità materiale commessa dal privato Reclusione da 6 mesi a 3 anni ridotta di un terzo
483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico Reclusione fino a 2 anni
484 Falsità in registri e notificazioni Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 309
485 Falsità in scrittura privata Reclusione
Articolo Reato Pena edittale
486 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato Reclusione da 6 mesi a 3 anni
487 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico Reclusione da 3 mesi a 2 anni
490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri Reclusione da 6 mesi a 3 anni
491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena Reclusione da 6 mesi a 3 anni ridotta di un terzo
494 Sostituzione di persona Reclusione fino a 1 anno
495-bis Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica
sull’identità o su qualità personali proprie o di altri Reclusione fino ad 1 anno
496 False dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di
altri Reclusione da 1 a 5 anni
DEI DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali Reclusione da 1 a 5 anni
501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle
borse di commercio Reclusione fino a 3 anni e multa da euro 516 a euro 25.822
501-bis Manovre speculative su merci Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 516 a euro 25.822
513 Turbata libertà dell’industria o del commercio Reclusione fino a 2 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
515 Frode nell’esercizio del commercio Reclusione fino a 2 anni o multa fino a euro 2.065
516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 1.032
517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Reclusione fino a 2 anni e multa fino a euro 20.000
517-ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di
proprietà industriale Reclusione fino a 2 anni e multa fino a euro 20.000
517-quater Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari Reclusione fino a 2 anni e multa fino a euro 20.000
DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME
527 Atti osceni Reclusione da 3 mesi a 3 anni
528 Pubblicazioni e spettacoli osceni Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103
DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 103 a euro 1.032
571 c. 1 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina Reclusione fino a 6 mesi
573 Sottrazione consensuale di minorenni Reclusione fino a 2 anni
574 Sottrazione di persone incapaci Reclusione da 1 a 3 anni
574-bis Sottrazione e trattenimento di minori all’estero Reclusione da 1 a 4 anni
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
581 Percosse Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 309
581 Lesione personale (lieve) Reclusione da 3 mesi a 3 anni
588 c. 1 Rissa Multa fino a euro 309
590 Lesioni personali colpose (escluse le lesioni gravissime) Reclusione da 1 a 6 mesi o multa da euro 123 a euro 619
591 c. 1 Abbandono di persone minori o incapaci. Reclusione da 6 mesi a 5 anni
593 Omissione di soccorso Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 2.500 euro
594 Ingiuria Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 1.032
595 Diffamazione Reclusione fino a 2 anni, ovvero multa fino a euro 2.065
596-bis Diffamazione col mezzo della stampa Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 1.032
600-quater Detenzione di materiale pornografico Reclusione fino a 3anni e multa non inferiore a euro 1.549 [diminuita di
un terzo] 600-octies Impiego di minori nell’accattonaggio Reclusione fino a 3 anni
610 Violenza privata Reclusione fino a 4 anni
611 Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato Reclusione fino a 5 anni
612 Minaccia Multa fino a euro 1.032
614 Violazione di domicilio Reclusione da 6 mesi a 3 anni
615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale Reclusione da 1 a 5 anni
615-bis Interferenze illecite nella vita privata Reclusione da 6 mesi a 4 anni
615-ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Reclusione da 1 a 5 anni
615-quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici Reclusione da 1 a 2 anni e multa da 5.164 a 10.329 euro
615-quinquies Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Reclusione fino a 2 anni e multa sino a 10.329 euro
616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza Reclusione fino a 1 anno o multa da 30 a 516 euro
617 Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o
conversazioni telegrafiche o telefoniche Reclusione da 6 mesi a 4 anni
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
624 Furto (semplice) Reclusione da 6mesi a 3 anni
627 Sottrazione di cose comuni Reclusione fino a 2 anni o multa da 20 a 206 euro
631 Usurpazione Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 206 euro
633 Invasione di terreni o edifici Reclusione fino a 2 anni o multa da euro 103 a euro 1.032
634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili Reclusione fino a 2 anni e multa da euro 103 a euro 309
635 Danneggiamento Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 309
635-bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Reclusione da 6 mesi a 3 anni
635-ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Reclusione da 1 a 4 anni
635-quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Reclusione da1 a 5 anni
635-quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Reclusione da 1a 4 anni
640 Truffa Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 1.032
640-ter Frode informatica Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 1.032
640-quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di
firma elettronica Reclusione fino a 3 anni e multa da 51 a 1.032 euro
641 Insolvenza fraudolenta Reclusione fino a 2 anni o multa fino a euro 516
645 Frode in emigrazione Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 309 a euro 1.032
646 Appropriazione indebita Reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 1.032
REATI PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI
FALLIMENTO (Rd 267/1942 – Legge fallimentare)
216 c. 2 Bancarotta preferenziale Reclusione da 1 a 5 anni
217 Bancarotta semplice Reclusione da 6 mesi a 2 anni
218 Ricorso abusivo al credito Reclusione da 6 mesi a 3 anni
TRIBUTI (Dlgs 74/2000 – Reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto)
4 Dichiarazione infedele Reclusione da 1 a 3 anni
5 Omessa dichiarazione Reclusione da 1 a 3 anni
10 Occultamento o distruzione di documenti contabili Reclusione da 6 mesi a 5 anni
10-bis Omesso versamento di ritenute certificate Reclusione da 6 mesi a 2anni
10-ter Omesso versamento di IVA Reclusione da 6 mesi a 2anni
10-quater Indebita compensazione Reclusione da 6 mesi a 2anni
11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Reclusione da 6 mesi a 4 anni
SOCIETÀ (Codice civile – Libro V – Titolo XI )
2621 False comunicazioni sociali Arresto fino a 2 anni
2622 c. c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei
creditori Reclusione da 6 mesi a 3 anni
2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori Reclusione da 6 mesi a 3 anni
2634 c.c. Infedeltà patrimoniale Reclusione da 6 mesi a 3 anni
2638 c. c. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza Reclusione da 1 a 4 anni
AMBIENTE (Dlgs 152/2006 – Codice dell’ambiente)
256-bis Combustione illecita di rifiuti Reclusione da 2 a 5 anni
260-bis, c. 6 Violazioni in materia di certificazioni sul Sistema informatico di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) Reclusione fino a 2 anni
260-bis c. 8 Copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione
fraudolentemente alterata Reclusione da 6 mesi a 3 anni / Reclusione da 6 mesi a 3 anni ridotta di
un terzo
CIRCOLAZIONE STRADALE (Dlgs 285/1992 – Codice della strada)
9-bis , c. 1 Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a
motore e partecipazione alle gare Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 25.000 a 100.000 euro
9-bis , c. 4 Effettuare scommesse sulle gare Reclusione da 3 mesi ad 1 anno e multa da 5.000 a 25.000 euro
9-ter Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore Reclusione da 6 mesi ad 1 anno e multa da 5.000 a 20.000 euro
189 c. 6 Non fermarsi in caso di incidente con danni alle persone Reclusione da 6 mesi a 3anni
189 c. 7 Omissione di soccorso in caso di incidente con danni alle persone Reclusione da1 anno a3 anni
STUPEFACENTI (Dpr 309/1990 – Tu stupefacenti)
73 c, 5 Spaccio di lieve entità Reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 1.032 a 10.329 euro
79 c. 1° Agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope Reclusione da 1 a 4 anni e multa da euro 3.000 ad euro 26.000
ARMI (Rd 773/1931 – Tu leggi pubblica sicurezza; Legge 110/1975 –
Disciplina armi)
28 (Tulps) Fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione, vendita,
importazione, esportazione e trasporto di armi da guerra e di altre armi
senza licenza del ministro per l’interno Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 3.000 a 30.000 euro
3 (armi) Alterazione di armi Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 309 a 2065 euro
10 c. 10 (armi) Collezione di armi comuni da sparo Reclusione da 1 a 4 anni e multa da 1.500 a 10.000 euro
24 (armi) Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 206 a 1.032 euro
25 (armi) Inosservanza dell’obbligo di registro delle operazioni giornaliere Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 206 a 2.065 euro
28 (armi) Responsabilità nell’impiego di esplosivi Reclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da 103 a 1.032 euro
IMMIGRAZIONE (Dlgs 286/1998 – T u sull’immigrazione)
12 c. 1 Favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina Reclusione da 1 a 5 anni e multa di 15.000 euro per ogni persona
12 c. 5 Favoreggiamento della permanenza illegale Reclusione fino a 4 anni e multa fino a 15.000 euro
12 c. 5-bis Fornitura di alloggio e contratti abitativi contra legem Reclusione da 6 mesi a 3 anni
13 c. 13 e 13-bis Divieto di reingresso dopo l’espulsione Reclusione da 1 a 4 anni
22 c. 12 Assunzione di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore
impiegato
24 c. 6 Assunzione di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno
per lavoro stagionale Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore
impiegato
SPORT (legge 401/1989 Scommesse e manifestazioni sportive; legge
376/2000 Doping)
1 Frode in competizioni sportive Reclusione da 1 mese ad 1 anno e multa da 258 a 1.032 euro
9 (Doping) Divieto di doping Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 2.582 a 516.460 euro
fonte www.laleggepertutti.it

B&B in appartamento condominiale

L’attività di bed and breakfast e affittacamere non determina un mutamento della destinazione d’uso degli immobili utilizzati come “civile abitazione” e non implica conseguenze dannose per gli altri inquilini.
 L’apertura di un bed and breakfast o l’avvio di una attività di affittacamere in condominio – se espressamente vietate dal regolamento condominiale – potevano avvenire, fino all’anno scorso, solo previa approvazione dell’assemblea condominiale.
La Corte di Cassazione [1] ha invece ritenuto che il regolamento condominiale non possa costituire un freno all’apertura di attività di bed and breakfast in appartamento. In particolare, afferma la Corte, che l’attività di bed & breakfast o di affittacamere:
non comporta un cambio di destinazione d’uso dell’appartamento, che viene sempre utilizzato per scopi abitativi: per dormire e fare colazione, a prescindere dal numero di persone che vi soggiornano;
non comporta conseguenze pregiudizievoli per gli altri condomini, tenuto conto che la destinazione a civile abitazione costituisce il presupposto per l’utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell’attività di bed and breakfast e che è interesse di chi gestisce l’attività di b&b o affittacamere far sì che l’appartamento ed il condominio siano sempre in condizioni igieniche, estetiche e funzionali eccellenti.
Inoltre, a livello comunale e regionale, sono stati emanati regolamenti che disciplinano dettagliatamente queste attività, ritenendole lecite e consentendole proprio negli appartamenti adibiti a civile abitazione. Di conseguenza, ciascun condomino sarà libero di affittare a ore o a giorni il proprio appartamento o una o più camere e, fino a prova contraria, tutto ciò non comporterà alcuna forma di danno per gli altri inquilini.
[1] Cass. sent. n. 24707 del 20.11.2014.

Fonte : http://www.laleggepertutti.it/81178_si-al-bb-in-appartamento-condominiale#sthash.h2liJpJI.dpuf

Slitta l'adeguamento per il "nuovo libretto"

Impianti termici, il libretto è diventato unico: non si distingue più in “centrale” ed “impianto”.
Con il decreto mille proroghe, approvato negli scorsi giorni dalle Camere, è slittato, ancora una volta, il termine per l’adeguamento dei libretti relativi agli impianti di riscaldamento e condizionatori. In pratica, per tutti gli impianti termici presenti nelle civili abitazioni, è stato prorogato al 31.12.2015 il termine per l’integrazione del libretto di centrale. Ricordiamo che, per effetto delle recenti modifiche legislative, il libretto d’impianto e i rapporti di controllo per l’efficienza energetica sono diventati obbligatori per tutte le tipologie d’impianto (non solo, quindi i riscaldamenti tradizionali) compresi i condizionatori. In particolare, tutti gli impianti termici per la climatizzazione (invernale ed estiva) e per la produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere, dal 1° gennaio 2016, muniti del nuovo libretto di impianto, compilato secondo il modello predisposto dal ministero dello Sviluppo Economico. Ricordiamo che il libretto è una sorta di carta d’identità dell’impianto: ne registra tutta la vita dalla prima accensione fino alla demolizione, includendo le modifiche, sostituzioni di apparecchi e componenti, interventi di manutenzione e di controllo, valori di rendimento nel corso della vita utile, cambi di proprietà.
Cosa cambia dal 2016 Il modello che entrerà in vigore dal prossimo anno non si distinguerà più un due tipologie di moduli (uno riferito alle centrali termiche e l’altro al singolo impianto autonomo), ma su un modulo unico, personalizzabile, costituito da tante schede, usate e assemblate in funzione delle componenti dell’impianto. In pratica, gli attuali “Libretti di Centrale e di Impianto” (per impianti termici sopra e sotto i 35kW) dovranno essere sostituiti da un unico “Libretto per la climatizzazione” ove sarà possibile indicare, per esempio, la presenza sia dell’impianto termico (di qualsiasi potenza) che dell’impianto di climatizzazione estiva. Per gli impianti esistenti sino all’ingresso del nuovo libretto, i “Libretti di centrale” ed i “Libretti di impianto”, già compilati in precedenza, dovranno essere allegati al nuovo “Libretto per la climatizzazione”. La prima compilazione sarà fatta dall’installatore all’atto del montaggio dell’impianto e della sua messa in funzione. In seguito dovrà essere aggiornato dal responsabile dell’impianto (cioè il singolo cittadino o, in condominio, dall’amministratore o da una ditta terza da questi delegato) o dal manutentore.
– Fonte  at: http://www.laleggepertutti.it/80278_caldaie-slitta-lintegrazione-del-libretto#sthash.ZxOrsStP.dpuf

Decreti ingiuntivi con interessi maggiorati

Interessi per le transazioni commerciali, dopo la riforma del decreto legge 132/14, anche in caso di ricorso monitorio: è pur sempre una normale domanda giudiziale.

Arrivano le prime applicazioni della recente riforma della giustizia [1]: dopo che la legge ha aumentato i tassi di interesse da ritardato pagamento, per dissuadere quanti intraprendono le cause al solo fine di “allungare i tempi”, ecco un interessante provvedimento del tribunale di Milano [2] che non farà felici quanti si sono visti notificare, in questi giorni, un decreto ingiuntivo (o stanno per riceverlo). Ma procediamo con ordine. Con le recenti novità introdotte a fine dello scorso anno, il processo civile è stato interessato da una serie di misure volte a impedire le strumentalizzazioni della giustizia. Una di queste è l’aumento del saggio di interessi che il giudice deve applicare, in sentenza, nei confronti della parte soccombente. In buona sostanza, dal 2015, chi perde la causa, oltre a dover pagare le somme richieste dalla controparte, dovrà corrisponderle anche gli interessi “maggiorati”: ossia quelli previsti per le transazioni commerciali (misura che viene, di volta in volta, determinata semestralmente dal Ministero dell’Economia e che per i primi sei mesi del 2015 è pari a 8,05%). Questa misura comunque scatta solo se tra le parti non era stato siglato un accordo con la previsione di un diverso tasso di interessi
La pronuncia in commento ha il merito di chiarire la portata di questa nuova norma che, secondo il tribunale di Milano, non si applica solo alle cause “normali”, ma anche ai ricorsi per decreto ingiuntivo, posto che anche quest’ultimo procedimento è qualificabile come una normale domanda giudiziale [3]. Ne consegue che, anche alla richiesta rivolta ad ottenere una ingiunzione di pagamento può essere applicato il cosiddetto “interesse maggiorato”: pertanto se le parti non hanno determinato la misura degli interessi, dal momento in cui è depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali [4].
Come si calcola l’interesse maggiorato?
Si deve prendere a riferimento il saggio di interesse comunicato nel quinto giorno di ogni semestre dal ministero dell’Economia, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. A questo saggio va aggiunto 8.
Attualmente il tasso Bce è sceso a 0,05 per cento, più la maggiorazione di 8 dà come risultato il saggio dell’8,05 (nello scorso semestre era 8,15).

[1] DL n. 132/14.
[2] Trib. Milano decr. del 13.02.2015.
[3] Cass. sent. n. 951/13.
[4] Art. 4 e 5 D.lgs. n. 231/2012.
 

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/78793_decreti-ingiuntivi-con-interessi-maggiorati#sthash.tKTUURzN.dpuf

DDL Concorrenza

Certificazione unica 2015 – entro 07 marzo 2015

 ATTENZIONE: CERTIFICAZIONE UNICA 2015 – ENTRO IL 7 MARZO

A partire dal 2015 per il periodo d’imposta 2014, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio. Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone: • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica; • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; • Certificazione Unica 2015 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Si precisa che tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d’imposta devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate, anche qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata. I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Agenzia delle Entrate

Il nuovo CU2015. Responsabilità fiscali del condominio e compenso dell’amministratore.

Rosario Dolce – Ivan Meo 
La novità. Una delle principali novità del CU 2015 riguarda i destinatari dell’adempimento. Il nuovo CU dovrà essere inviato, entro date scadenze, non solo ai lavoratori dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi, cioè ai professionisti, percettori di provvigioni da parte del “sostituto d’imposta”, nel corso dell’anno, con applicazione di ritenuta d’acconto alla fonte.
L’amministratore di condominio – o meglio il Condominio degli edifici – dovrà, dunque, eseguire un nuovo e diverso adempimento di carattere fiscale, rispetto quello “informale” finora svolto.
Non sarà più necessario certificare i compensi erogati ai lavoratori autonomi con comunicazione “informale”;d’ora in avanti, occorrerà inoltrare ai suddetti professionisti il nuovo modello CU, analogamente a quanto fatto, allo stato, con i lavoratori dipendenti.
L’innovativo regime, peraltro, trova applicazione anche per le erogazioni di danaro corrisposte alle imprese appaltatrici, previa applicazione di ritenuta alla fonte pari al 4%.
In caso di omesso invio. Ancorché non siano state previste delle sanzioni in capo al “sostituto d’imposta”in caso di omesso invio della nuova CU ai contribuenti di riferimento; ben differentemente,il legislatore ha invece disposto l’applicazione di una sanzione pecuniaria – alquanto“generosa” -nel caso di errori nella compilazione e nell’invio all’Agenzia delle Entrate, secondo la tempistica ivi prevista.
Le sanzioni. L’articolo 2 del decreto legislativo 175/2014 intitolato “Trasmissione all’Agenzia delle entrate” ha precisato che “… Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo ”.
Ciò vuol significare che il sostituto d’imposta e/o chi per esso (l’amministratore), al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 175/2014, potrà correggere gli errori commessi nella trasmissione delle certificazioni uniche, inoltrando ex post una nuova certificazione corretta, purché ciò avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (che, secondo l’Agenzia delle Entrate slitta al successivo lunedì 9 marzo”,risposta Telefisco del 29 gennaio 2015). In altri termini: per il nuovo CU2015 non è previsto l’istituto del ravvedimento operoso.
Una brutta notizia, quindi: il ravvedimento è bloccato per le omesse o ritardate presentazioni dei modelli di Certificazione Unica.
A chi va applicata la sanzione? Mutuando la normativa fiscale di riferimento, non sembrerebbero esservi dubbi che: in caso di errore nella comunicazione del CU2015 da parte dell’amministratore, a rispondere della sanzione saranno i condòmini, responsabili in solido avanti al Fisco.
L’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, modificato dall’art. 1, comma 43, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria2007),individua il soggetto obbligato ad operare la ritenuta in esame nel “condominio quale sostituto di imposta” (espressione a suo tempo inserita nell’art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973,dall’art. 21 comma 11, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, per attrarre detta figura nel novero dei sostituti di imposta).
Pertanto, anche con riferimento all’adempimento dei nuovi obblighisi confermano i chiarimenti già forniti con la circolare del Ministero delle finanze n. 204/E del 6 novembre 2000.
In buona sostanza, deve ritenersi che il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta d’acconto e gli adempimenti conseguenti “è il condominio in quanto tale“, anche se “il soggetto normalmente incaricato dal condominio a porre in essere gli adempimenti correlati alle funzioni di sostituto di imposta sia l’amministratore“,laddove nominato per obbligo (condominio con più di quattro condomini: Oggi otto; ndr) nell’esercizio di una facoltà (condominio con non più di quattro/otto condomini) [cfr, Circolare n. 7/E del 7 febbraio 2007] Il compenso professionale con il nuovo adempimento. Occorrerà, pertanto, prestare massima attenzione all’invio della nuova CU 2015 da parte di ogni amministratore di condominio, specie ove questi abbia in gestione più stabili.
Il nuovo adempimento fiscale genererà nuova responsabilità professionale in capo l’amministratore, seppure mediata dal Condominio e/o dalla solidarietà sussistente tra i condòmini – non sembrerebbe però in grado di incidere nella misura del rispettivo compenso pecuniario, a suo tempo convenuto.
Va, infatti, ribadito che in tema di condominio, l’attività dell’amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali – tra cui vanno annoverate anche le incombenze fiscali, quale quella in disamina – deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale e non deve, pertanto, essere retribuita a parte (Cass. n. 3596/2003; n. 122047210).
In altre parole, non opera, ai fini del riconoscimento di un compenso suppletivo, in mancanza di una specifica delibera condominiale, la presunta onerosità del mandato allorché è stabilito un compenso forfettario a favore dell’amministratore a monte. Viceversa, spetterà all’assemblea condominiale il compito generale di valutare successivamente l’attività “ultronea” resa dall’amministratore, quant’anche l’opportunità di conferire allo stesso un compenso extra (Cass. Civ., 22313/2013).
Sotto tale e diverso aspetto, l’amministratore di condominio non può esigere neppure il rimborso di spese da lui anticipate non potendo il relativo credito considerarsi liquido ed esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea (Cass. n. 14197/2011).
L’articolo 1129, comma quattordicesimo, ha infatti cristallizzato il compenso dell’amministratore di condominio alla misura stabilitasi all’atto del conferimento dell’incarico.
Ciò non toglie però che in sede di conferma e/o di conferimento di un nuovo incarico,con riferimento alle nuove e complesse incombenze fiscali, l’amministratore di condomino possa chiedere il riconoscimento di un “extra”, ovvero domandare che lo svolgimento di tale attività (presentazione telematica del CU) venga esternalizzata ad un soggetto esterno, in grado di evadere l’incarico nell’interesse di tutti…

Fonte: http://www.condominioweb.com/certificazione-unica-risvolti-del-nuovo-adempimento.11612#ixzz3Qh4SP43j 
www.condominioweb.com

770 2015

Modello 770 ordinario e semplificato 2015

Modello 770 ordinario e semplificato 2015

 L’Agenzia delle Entrate pubblica il Modello 770/2015 semplificato e ordinario: sostituti d’imposta tenuti alla presentazione, termini, istruzioni.

770 2015
Pronti i modelli di dichiarazione fiscale per i sostituti d’imposta, ovvero il Modello 770/2015 ordinario e semplificato, per comunicare al Fisco le ritenute operate nel 2014: li ha pubblicati in versione definitiva l’Agenzia delle Entrate, insieme agli altri modelli per le dichiarazioni 2015. Vediamo chi è tenuto alla compilazione, modalità e termini, ricordando che ci sono sostituti che presentano sia il modello 770 semplificato sia quello ordinario e altri che invece presentano solo uno dei due modelli

Il Modello 770/2015 semplificato

Il Modello 770/2015 semplificato è quello che presentano i sostituti d’imposta per le ritenute sul lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, contributi assistenziali e previdenziali. Va trasmesso in forma esclusivamente telematica entro il 31 luglio 2015.
Devono presentare il 770 semplificato anche:

  • i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione INPS, ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia (che compilano l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella parte C relativa alle “Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”);
  • i contribuenti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all’articolo 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte;
  • i titolari di posizione assicurativa INAIL;
  • le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS.

Il modello 770 semplificato si compone di Frontespizio, Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, e i prospetti SS (dati riassuntivi relativi a quelli riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione), ST (ritenute alla fonte operate, trattenute di addizionali regionale IRPEF, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive, versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive),  SV (trattenute di addizionali comunali IRPEF, trattenute per assistenza fiscale e relativi versamenti), SX (riepilogo crediti e compensazioni effettuate), SY (riepilogo dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi).

Il Modello 770 ordinario

Il Modello 770 ordinario deve essere presentato dai soggetti che nel 2014 hanno corrisposto somme soggette a ritenute alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari. Anche in questo caso, trasmissione in via telematica entro il 31 luglio 2015. La dichiarazione si compone di Frontespizio e di modelli staccati, dedicati alle diverse tipologie di capitali: SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SV, SX.
fonte www.pmi.it