Come noto a tutti stiamo attraversando un periodo di emergenza sanitaria e di isolamento.
Le nostre attività sono chiuse ancora fino a data da destinarsi, ma siamo attivi sul sociale.
Il nostro studio ha aderito a campagne di aiuto per le persone/ aziende colpite dal Covid19
e a livello locale sosteniamo l’Associazione Culturale Liberi e Forti Onlus di Luino.
A causa del Corona Virus, tutti gli eventi in programma son stati rinviati a nuova data
Cordialità
Io resto a casa … per il bene di tutti
Amministrazioni Di Pasqua
Nuove disposizioni Studio per Emergenza c.d. Coronavirus “COVID-19”
Gentili clienti,
nel protrarsi dell’emergenza legata al controllo della diffusione del c.d. Coronavirus “COVID-19”, recependo le raccomandazioni di limitare per quanto possibile ogni relazione sociale, siamo a comunicarVi la chiusura totale al pubblico dei nostri uffici.
Per ogni comunicazione di qualsiasi natura con gli Studi si invita ad utilizzare i consueti canali telefonici lasciano messaggio e/o di posta elettronica, in quanto l’attività interna degli uffici si cercherà di farla proseguire regolarmente.
Certi della Vostra comprensione ed attiva collaborazione porgiamo cordiali saluti.
Amministrazioni Di Pasqua
Sanificazione Parti Comuni – Corana Virus
Visto la crescente richiesta di utilizzo di santificanti per le zone di maggior contatto dal Corona Virus nei condomini e nelle parti comuni -che stiamo impiegando il sanificante–Sanity Deo – . Garantiamo in questo modo la maggior pulizia/igiene possibile
Amministrazioni Di Pasqua
proroga certificazione unica 2020 al 31 marzo E comunicazione spese ristrutturazione condomini 2020: scadenza e istruzioni
Oggi, diverse NEWS degne di grande attenzione
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Cari Condomini
anticipiamo l’orario di invio della comunicazione di oggi perchè ci sono diversi provvedimenti degni di attenzione. Quello che stiamo vivendo sta producendo effetti che ci invitano alla prudenza e alla Solidarietà. Agiamo con buonsenso e senza paura, nel rispetto di noi stessi e soprattutto del nostro prossimo. Invitiamo a rimandare le assemblee nell’ottica del rispetto reciproco e della solidarietà tra tutti noi. Il secondo decreto, in sostanza, ci rinnova l’invito ad evitare o limitare il più possibile situazioni di rischio, anche potenziale. Facciamo in modo che tutto quello che stiamo vivendo ci renda più consapevoli e più solidali l’un l’altro. |
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1. Ufficiale: proroga certificazione unica 2020 al 31 marzo
Certificazione unica 2020: proroga ufficiale al 31 marzo per effetto del secondo decreto legge sul Coronavirus. Ma sono diverse le scadenze fiscali ad essere oggetto di proroga per tutto il territorio nazionale, oltre che alla zona rossa. Non sarà quindi il prossimo 9 marzo – il 7, che è la scadenza naturale, quest’anno cade di sabato – la data limite per la consegna e l’invio telematico delle certificazioni uniche dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata: il secondo decreto legge Coronavirus prevede, infatti, che il termine di scadenza sia oggetto di proroga al prossimo 31 marzo 2020, termine che coinciderà con quello per la consegna al percipiente. Le scadenze fiscali di marzo 2020 sono prorogate per i residenti nei Comuni colpiti dal coronavirus nelle regioni di Lombardia e Veneto. La proroga generalizzata si applica anche ai contribuenti residenti in territori differenti ma assistiti da intermediari residenti nella zona rossa. Restano invariati i termini degli ulteriori adempimenti del mese per i contribuenti non residenti nei Comuni colpiti dall’emergenza sanitaria. 2. Proroga comunicazione spese ristrutturazione condomini 2020: scadenza e istruzioni Proroga per la comunicazione delle spese di ristrutturazione condomini 2020: la scadenza per l’invio telematico slitta al 31 marzo per effetto dell’emergenza coronavirus. Dall’Agenzia delle Entrate era già arrivato un rinvio al 9 marzo, superato dal decreto del Governo. La proroga del termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate è una delle novità contenute nell’ultimo decreto del Governo per affrontare l’emergenza coronavirus. 3. Basta una sola utenza Entratel per gli Amministratori di condominio È previsto l’utilizzo di un’unica abilitazione telematica attribuita a chi ricopre la carica di rappresentante per la trasmissione delle dichiarazioni dei diversi condomìni Una sola utenza telematica attribuita all’amministratore per la trasmissione delle dichiarazioni dei diversi condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante Questa la principale novità contenuta nella risoluzione n. 10 del 28 febbraio 2020 con la quale l’Agenzia risponde alle segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria in merito alle difficoltà operative riscontrate nella gestione delle utenze telematiche per la trasmissione delle dichiarazioni cui i condomìni sono tenuti. In primo luogo vanno identificati quali sono i soggetti interessati, che come previsto dalla normativa (legge n. 220/2012) devono rispondere a determinate caratteristiche quali, ad esempio, il godimento dei diritti civili, non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, non essere sottoposti a misure preventive divenute definitive, non essere interdetti o inabilitati, non essere nell’elenco dei protesti cambiari, possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione iniziale e periodica in materia di amministrazione condominiale. Oltre alle persone fisiche possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società i cui soci o dipendenti che svolgono l’attività di amministratore posseggano i requisiti sopra citati Trasmissioni telematiche da parte dei condomìni Gli amministratori di condominio sono tenuti agli obblighi dei sostituti d’imposta, tra i quali è prevista la trasmissione telematica delle Certificazioni uniche e dei modelli 770. Al momento gli amministratori effettuano le trasmissioni delle dichiarazioni e delle comunicazioni tramite gli intermediari o direttamente, in qualità di gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio stesso utilizzando l’utenza propria di ciascun condominio; quando si trovano nella condizione di rappresentare un numero consistente di condomini la trasmissione diretta da parte dell’amministratore presenta la difficoltà di doversi accreditare ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomìni cui si riferiscono le operazioni da effettuare. Per superare tali difficoltà l’Agenzia consente di effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante, mediante l’utilizzo di una unica utenza telematica. La verifica della sussistenza della correlazione tra amministratore e condominio è effettuata in base ai dati presenti in Anagrafe tributaria desunti dai modelli AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione: deve risultare che il condominio è registrato con la natura giuridica 51 (Condomìni) e il rappresentante con il codice carica 13 (Amministratore di condominio). Per i condomìni in possesso di partita Iva è necessario che il rappresentante sia registrato con codice carica 1 (Rappresentante legale). I condomìni che non risultano registrati correttamente possono variare i propri dati presentando un modello AA5 (o AA7 in caso di soggetto con partita Iva attiva). Con la nuova utenza telematica gli amministratori potranno effettuare tutte le comunicazioni di loro competenza come, ad esempio, quelle che consentono la predisposizione della dichiarazione precompilata (articolo 2 del decreto del Mef 1° dicembre 2016), contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché quelle relative all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione Infine l’Agenzia fa presente che la perdita della prerogativa di amministratore di condominio determina la revoca dell’utenza telematica e che rimane la possibilità per gli amministratori di trasmettere le dichiarazioni e le comunicazioni direttamente con le utenze proprie del condominio o tramite gli intermediari. Buona settimana a Tutti Voi. Lo Staff AMMINISTRAZIONI DI PASQUA |
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L'amministratore che non informa l'assemblea condominiale di un'azione giudiziaria può essere revocato?
L’amministratore che non informa l’assemblea condominiale di un’azione giudiziaria può essere revocato?
Quali sono le conseguenze se un amministratore di condominio non informa l’assemblea condominiale di un’azione giudiziaria promossa nei confronti del condominio?
Con Ordinanza del 5 luglio 2019 il Tribunale di Foggia ha deciso su di una questione tutt’altro che infrequente e cioè la domanda di revoca di un amministratore di condominio, domanda fondata su lamentati inadempimenti.
Occorre fare una premessa generale; se si analizza con scrupolo ed attenzione la legge 220/2012 (la c.d. riforma del condominio) si rileva come il legislatore abbia voluto, in ambito di rapporti condominiali, delineare un rapporto tra amministratore e condominio che potremmo definire biunivoco -cristallino.
Infatti, entrambe le parti, sono obbligate a tenere determinati comportamenti per consentire una corretta gestione del condominio (si pensi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, agli obblighi in capo all’amministratore di comunicazione dei propri dati ed al pari obbligo del condomino per quanto riferibile all’anagrafe condominiale). Ogni violazione a detti obblighi porta ad una specifica conseguenza.
Rapporto amministratore condominio e revoca giudiziale
L’art. 1129 c.c., per quel che concerne l’amministratore, tipizza quelle che possono essere gravi irregolarità dell’attività dell’amministratore con le seguenti precisazioni: 1) tale elenco non è esaustivo, infatti, la norma in parola precisa che “Costituiscono, tra le altre , gravi irregolarità ” e, quindi, le gravi irregolarità possono essere altre e diverse rispetto a quelle “tipizzate” e devono essere valutate caso per caso; 2) occorre fare bene attenzione perché le gravi irregolarità per ottenere la revoca non possono limitarsi ad una violazione meramente formale (es. mera dimenticanza dell’indicazione di un dato di cui all’art. 1129 c.c. da parte di un amministratore che amministra da anni un condominio), ma devono assurgere a disvalore giuridico volto a minare quel rapporto biunivoco – cristallino sopra citato.
Impugnazione della delibera, omessa informazione all’assemblea e revoca giudiziale
Tornando alla fattispecie, analizzata dal Tribunale, essa aveva ad oggetto un condomino che agiva in giudizio chiedendo la revoca dell’amministratore del condominio,lamentando che l’amministratore:
a) avrebbe impedito e ritardato l’esercizio del diritto di consultazione ed estrazione della copia di documenti condominiali;
b) avrebbe indotto l’assemblea a deliberare in merito alla “regolarizzazione delle cantinole “, con incarico affidato ad un tecnico scelto dal condominio, volto ad accertare il “possesso” delle cantinole anche in violazione dei dati catastali ed a verificare le modalità di “regolarizzazione” e “sistemazione” delle stesse, con modifica delle tabelle millesimali svolta senza convocare l’assemblea straordinaria;
c) non avrebbe comunicato all’assemblea la notifica dell’atto di citazione per impugnazione di una delibera assembleare;
d) avrebbe omesso di comunicare, alla compagine condominiale,questioni di interesse comune e nello specifico in relazione al servizio di pulizia condominiale.
=> Quando l’amministratore è obbligato a convocare l’assemblea e quali sono le conseguenze se non lo fa?
Nelle more del giudizio l’assemblea condominiale aveva nominato un nuovo amministratore del condominio di talché l’amministratore revocato nel costituirsi chiedeva fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Perché bisogna informare l’assemblea dell’impugnazione di una delibera?
Nelle motivazioni dell’ordinanza, il Tribunale, come prima cosa, riprende un concetto che ormai è consolidato nella giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, e cioè che il ricorso all’autorità giudiziaria in tema di revoca dell’amministratore , anche a mente dell’art. 1129 c.c., è subordinato al tentativo di procedere prima per via assembleare e solo qualora l’assemblea non vi provveda il condomino potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Oltretutto, nel novellato art. 1129 c.c., è stata introdotta la facoltà in capo anche al singolo condomino di chiedere , nel caso in cui siano emerse gravi irregolarità, la convocazione dell’assemblea condominiale (ante riforma occorreva fare comunque i conti con l’art. 66 disp. att. c.c.).
Non può sfuggire, poi, anche un altro particolare e cioè che la facoltà, in capo al singolo condomino, di convocazione è subordinato alla circostanza che “siano emerse gravi irregolarità” – e questo sulla scorta della facoltà dei condomini di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso delle spese, della documentazione condominiale – mentre in precedenza, nella ora riformata norma, era prevista la facoltà di chiedere la revoca giudiziaria se vi erano“fondatisospetti di gravi irregolarità“.
Prosegue il Giudicante, nelle proprie motivazioni, analizzando la questione dell’omessa informativa da parte dell’amministratore del condominio circa la notifica dell’atto di citazione – e, quindi, dell’inizio dell’azione giudiziaria – che aveva ad oggetto l’impugnativa di una delibera assembleare , precisando, altresì, che ai sensi dell’art. 1131 c.c., l’amministratore per un verso può ricevere atti di citazione o provvedimenti amministrativi indirizzati al condominio, per altro verso deve tempestivamente informare i condomini della ricezione di tali atti, ove abbiano un contenuto esorbitante le sue attribuzioni e qualora non ottemperi a detto obbligo “può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni“.
Secondo la prospettazione del Giudice, poi, l’impugnazione di una delibera assembleare volta a chiederne l’annullamento implica attribuzioni proprie dell’assemblea, e non dell’amministratore”.
In altre parole se l’amministratore riceve atti che esorbitano le proprie attribuzioni deve tempestivamente informarne la compagine condominiale pena la possibilità di essere revocato ed il rischio di dover risarcire il danno e secondo il giudice l’impugnativa di delibera esorbiterebbe dalle attribuzioni dell’amministratore.
Non si può non precisare che questa decisione è in controtendenza con altra giurisprudenza che ritiene che l’amministratore di condominio, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio – e quindi dal lato passivo – nelle cause che non esorbitano dalle sue attribuzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1131 c.c., commi 2 e 3, (quale, ad esempio, proprio la resistenza all’impugnazione di una delibera proposta da un condomino), non habisogno dell’autorizzazione dell’assemblea dei condomini, ed un’eventuale delibera sul punto avrebbe il significato di mero assenso alla scelta già validamente effettuata dall’amministratore (cfr. Cass. Ord. N. 12806/2019; Cass., Sez. 2, 25 maggio 2016, n. 10865; Cass., Sez. 2, 3 dicembre 1999, n. 13504; Cass., Sez. 2, 26 novembre 2004, n. 22294).
Occorre comunque evidenziare come, nel caso di specie, il giudice abbia rilevato che l’amministratore non solo non aveva informato la compagine condominiale della notifica dell’atto di citazione, ma non si era neppure premurato di conferire mandato ad un legale per la costituzione in giudizio sicché il condominio era rimasto contumace ed il giudice ancora il grave inadempimento ad entrambi gli aspetti richiamando, infatti, il combinato disposto di cui agli artt. 1129 e 1131 c.c..
Fonte: https://www.condominioweb.com/revoca-giudiziale-amministratore-per-impugnativa-delibera.16713
Bar troppo rumoroso, decide il giudice come impedire le immissioni intollerabili Quando il bar è troppo rumoroso, non è detto che debba essere chiuso; può decidere il giudice come limitare i rumori facendo proseguire l'attività.
Bar troppo rumoroso, decide il giudice come impedire le immissioni intollerabili
Quando il bar è troppo rumoroso, non è detto che debba essere chiuso; può decidere il giudice come limitare i rumori facendo proseguire l’attività.
Così dispone l’art. 844 c.c.: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso“.
Dalla sola lettura della norma si evince che la valutazione da effettuare è a sé, dipendendo dal caso concreto e dalle circostanze dei luoghi.
Il limite della normale tollerabilità delle immissioni rumorose”non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale , variabile da luogo a luogo , secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata” (Cass. civ. n. 28201/2018).
Questo accertamento si fonda sul criterio della normale tollerabilità sancita dal primo comma dell’art. 844 c.c., bilanciato con il criterio di contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e la priorità d’uso, di cui al secondo comma della stessa disposizione normativa.
Il giudice quindi effettua una valutazione complessiva della situazione e degli interessi in gioco, emettendo di conseguenza i provvedimenti che ritiene maggiormente idonei.
Questi sono i principi sanciti di recente dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 2757 del 08.02.2020
Nel caso di specie la vertenza nasce dall’attività di un bar ritenuto troppo rumoroso; in ragione di ciò, sin dal primo grado di giudizio è stata dettata tutta una serie di accorgimenti e adempimenti al fine di cessare le immissioni in questione, soprattutto il divieto di accesso degli avventori del bar alla parte pergolata scoperta a partire dalle ore 24.00
Questa decisione è stata confermata in appello nonché in cassazione dove si è constatata la correttezza del ragionamento dei giudici di merito
Queste le osservazioni su cui si fonda la pronuncia: “… Come è stato già affermato da questa Corte (Cass. n. 1069 del 2017), in materia di immissioni sonore, mentre è senz’altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa rilevante in materia, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c.
Invero, se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa a tutela di interessi della collettività, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell’art. 844 c.c., e, pertanto, illecite, anche, sotto il profilo civilistico.
L’eventuale rispetto dei limiti previsti dalla legge non può, tuttavia, fare considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in relazione alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia da quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo).
Spetta, peraltro, al giudice di merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell’ambito della normale tollerabilità (Cass. n. 887 del 2011). ”
Il ricorso del bar era stato presentato principalmente per ottenere l’imposizione di diversi accorgimenti atti a ampliare gli orari di accesso all’area aperta.
Sulla scorta dei sopra indicati principi, la Suprema Corte ha concluso che:
– poiché l’incidenza della rumorosità deve essere valutata in termini maggiori nella fase notturna, è corretto che il giudice di merito abbia concesso l’utilizzazione degli spazi esterni al locale ad orari che non sono destinati al riposo o in cui le esigenze di tranquillità degli occupanti della vicina abitazione possono ragionevolmente cedere alle opposte esigenze di tipo ricreativo;
– la domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli ordinare l’attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei ad eliminare la situazione pregiudizievole (cfr. Cass. 5 agosto 2011 n.17051; Cass. 17 gennaio 2011 n. 887; Cass. 21 novembre 1973, n. 3138)
– indipendentemente dalla domanda formulata dal ricorrente, spetta al giudice determinare nel concreto le misure necessarie ed idonee a far rientrare l’attività nella sfera del lecito.
Nel caso di specie, la Corte di merito, alla luce delle risultanze istruttorie (prova testimoniale) che hanno confermato l’intollerabilità delle immissioni provenienti in forma costante e nella fascia notturna dall’attività in questione, ha ritenuto di dover convalidare le prescrizioni adottate dal giudice di prime cure, anche quelle integrative, in quanto, solo nel loro complesso, misure concretamente idonee ad eliminare la situazione di pregiudizio.
=> No al condizionatore rumoroso installato da uno dei condomini sul terrazzo comune
Si ricorda che in quest’ambito possono venire in rilievo anche disposizioni amministrative e/o penali
La legge di Bilancio 2019 ha aggiunto un comma all’articolo 6 ter del Dl 208/2008 in tema di tollerabilità del rumore per le attività economiche. Il riferimento non è più solo l’art. 844 c.c. ma anche lalegge 447/95 (c.d. «legge quadro sull’inquinamento acustico»).
Dal 2019 in caso di un controversia, il giudice deve utilizzare i parametri dei decreti attuativi della legge 447/95, parametri che variano in base al tipo di sorgente sonora. Per le immissioni rumorose, il criterio è dei tre decibel.
L’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (cd. legge quadro sull’inquinamento acustico) prevede un’ipotesi di illecito amministrativo nel caso in cui “nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore” si superino “i valori limite di emissione o di immissione ” fissati in conformità al disposto dell’art. 3, comma 1, lettera a) della stessa legge.
Ogni Comune tendenzialmente ha un proprio “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose “, che disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, stabilendo altresì in quali orarideve essere garantito il silenzio.
Infine, “chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità” può incorrere nel reato di cui all’art. 659 c.p. , qualora ne ricorrano i presupposti (Cass. Penale 20 giugno 2016, n. 25424).
Fonte: https://www.condominioweb.com/bar-troppo-rumoroso-chi-decide.16708
Adempimenti fiscali degli amministratori di condominio: l'Agenzia delle Entrate indica le modalità operative per le operazioni telematiche Le novità per gli adempimenti fiscali degli amministratori di condominio previsti dalla circolare n. 10/E del 27 febbraio 2020
Adempimenti fiscali degli amministratori di condominio: l’Agenzia delle Entrate indica le modalità operative per le operazioni telematiche
Le novità per gli adempimenti fiscali degli amministratori di condominio previsti dalla circolare n. 10/E del 27 febbraio 2020
L’Agenzia, dopo aver ricordato quali siano i requisiti per esercitare l’attività di amministratore condominiale, sia quale persona fisica che come società (in questo caso i requisiti devono essere posseduti dai soci, dagli amministratori o dai dipendenti della società), ricorda come gli amministratori sono tenuti all’adempimento della trasmissione telematica di Certificazioni Uniche e Modelli 770 quali sostituti d’imposta (art. 23 DPR 600/73); tali adempimenti possono essere svolti sia direttamente dagli amministratori, tramite l’utenza intestata al condominio, sia tramite intermediari.
Molti invii, unica utenza
Nel caso l’amministratore debba svolgere la trasmissione per un considerevole numero di condomìnì, quanti sono i condomìni dallo stesso amministrati, potrà inviare le dichiarazioni telematiche non tramite le singole utenze condominiali, ma tramite un’unica utenza intestata all’amministratore stesso, al fine di facilitare lo svolgimento degli adempimenti.
In quest’ultimo caso il collegamento tra amministratore e condominio amministrato sarà verificato tramite i dati presenti nell’Anagrafe Tributaria e derivanti dai modelli AA5 ed AA7 presentati al momento della registrazione: in particolare il condominio dovrà essere identificato dal codice 51 (Condomini) e l’amministratore dal codice 13 (Amministratore di condominio) o dal codice 1 se il condominio è dotato di Partita IVA (quale Rappresentante legale).
I dati del condominio se non registrati correttamente possono essere variati tramite il modello AA5 (AA7 per i condomini con partita IVA); tale adempimento potra essere svolto direttamente (tramite il servizio Fisconline o Entratel) con l’utenza del condominio, tramite intermediari o tramite presentazione dei modelli presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Le raccomandazioni per limitare il rischio di contagio nelle parti comuni degli edifici
Le raccomandazioni per limitare il rischio di contagio nelle parti comuni degli edifici. Le richieste di agevolazioni dall’associazione di amministratori.
Come si può evitare il contagio da coronavirus in un condominio? Al di là delle raccomandazioni che da qualche giorno sono state fatte sia dalle autorità sanitarie sia da Governo e Regioni per impedire che l’epidemia possa allargarsi ulteriormente, ci sono alcuni comportamenti che non vanno sottovalutati e che, ad esempio, l’amministratore di un condominio dovrebbe diffondere agli abitanti del suo stabile di competenza. Ecco quelli più importanti raccomandati dal ministero della Salute e dal Governo.
Pulizia e disinfezione dei locali
Scrive il ministero nell’ultima nota riferita alla prevenzione del coronavirus: «A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)».
Assemblee di condominio
Il Decreto Legge approvato nel Consiglio del Ministri del 23 febbraio 2020 prevede che nei Comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti adottino ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
Una di queste misure è «la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato», prevista, tra l’altro da ordinanza regionale.
È importante segnalare che le assemblee a cui dovessero partecipare persone impossibilitate perché provenienti da zone interessate da limitazioni di movimento sarebbero comunque da evitare: la delibera dell’assemblea sarebbe probabilmente annullabile.
Il rinvio delle assemblee è consigliabile nelle regioni interessate dai provvedimenti restrittivi, quindi in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.
Uso dell’ascensore
Evitare gli incontri ravvicinati significa, ad esempio, prediligere le scale all’uso dell’ascensore in condominio, a meno che non se ne possa fare a meno e, possibilmente, una persona per volta.
Imposte e sospensioni di adempimenti
Il provvedimento in arrivo che prevede agevolazioni fiscali per gli operatori economici che abbiano subìto delle conseguenze negative a causa della diffusione del coronavirus interesserà anche gli amministratori di condominio.
L’Associazione nazionale amministratori professionali di condominio (Anapic) in primis ha chiesto la sospensione del pagamento di tutte le imposte, soprattutto nelle Regioni più colpite dall’emergenza e con maggior numero di persone infette. L’associazione suggerisce alle istituzioni «che, in attesa che la situazione rientri nella norma, si sospenda e si posticipi il termine di ogni adempimento o comunicazione fiscale anche per fruire dei bonus previsti (90 per cento sulle facciate) e che nelle aree contagiate siano garantiti servizi di emergenza con squadre pronte ad intervenire in caso di necessità, riscaldamento, acqua luce e gas , in particolare per l’acquisto di viveri di prima necessità. Per la categoria degli amministratori sia confermata la sospensione di tutte le riunioni ed assemblee condominiali, fino a quando la situazione rientrerà nella normalità».
tratto da www.laleggepertutti.it del 24.02.2020
Chiusura / Limitazioni per Ordinanza del Ministero della Salute e del Presidente della Regione Lombardia
Gentili clienti,
a seguito dell’ordinanza emessa da Regione Lombardia e dalle raccomandazioni espresse dalle autorità locali legate al controllo della diffusione del c.d. Coronavirus “COVID-19”, ai fini della salvaguardia dell’interesse collettivo ed al fine di mantenere un comportamento etico e civile, siamo a chiederVi di voler evitare per quanto più possibile gli accessi presso i nostri uffici, limitandoli alle SOLE urgenze, concordando un appuntamento con il personale di Studio.
Per ogni comunicazione con gli Studi si invita ad utilizzare i consueti canali telefonici e di posta elettronica, in quanto l’attività interna degli uffici proseguirà regolarmente.
Certi della Vostra comprensione ed attiva collaborazione porgiamo cordiali saluti.
Team amministrazioni Di Pasqua
LA GENTILEZZA COME CAPOSALDO DEL SUCCESSO
LA GENTILEZZA COME CAPOSALDO DEL SUCCESSO
Oggi sembra che ESSERE gentili sia diventato quasi sinonimo di essere poco scaltri e poco attenti alle opportunità di business, quando – in realtà – ESSERE GENTILI è la strada che ci riconduce alla nostra umanità e, di conseguenza, al naturale successo.
Essere gentili nei rapporti di lavoro equivale ad ESSERE gentili con se stessi e a “fare da specchio” con chiunque ci si trovi di fronte.
Rispettare l’etica nel business e nei rapporti di lavoro garantisce relazioni sane, corrette e trasparenti con tutte le figure con cui, quotidianamente, ci troviamo a contatto: dai collaboratori ai colleghi, dai clienti ai fornitori. Di contro, una scarsa attenzione all’etica sarà, prima o dopo, un boomerang pronto a ritornare al mittente.
D. Rampado
Sottolineo ed evidenzio virtualmente – con un giallo quasi accecante per la sua luminosità – la parola ESSERE!
Occorre ESSERE autenticamente GENTILI per raggiungere il SUCCESSO a lunga scadenza, e non invece “fare i gentili” che forse porta al successo, sì, ma un successo di breve durata (il famoso BOOMERANG che torna al mittente!). Marco Aurelio aveva compreso l’importanza della gentilezza come principio guida nella vita; addirittura per l’imperatore e filosofo essa rappresentava a tutti gli effetti una potente arma contro la gente cattiva! (Wooowww!) ESSERE gentili è la strada che ci riconduce alla nostra umanità e, di conseguenza, al NATURALE SUCCESSO.
Autentica GENTILEZZA a Tutti