Gli amministratori di condominio sono tenuti a far eseguire le analisi dell’acqua?

 
 
Il D.Lgs 2/2/2002 n. 27, che apporta modiche alla disciplina sulle acque destinate al consumo umano, D.Lgs 31/2001, specifica che il gestore della rete idrica pubblica è responsabile della qualità dell’acqua erogata fino al punto di consegna, inteso come il punto in cui si verifica l’allaccio del condominio. Da quel punto in poi l’impianto è di proprietà del condominio e anche la responsabilità della qualità dell’acqua erogata ai condomini è dell’amministratore del condominio.
Nei casi in cui i parametri dell’acqua che fuoriesce dai rubinetti non siano entro i limiti di legge, seppure al punto di consegna questi vengano rispettati, la ASL di competenza territoriale potrà imporre, ai fini della tutela della salute pubblica, l’esecuzione di interventi finalizzati a migliorare la qualità dell’acqua erogata e ripristinare i parametri imposti dalla legge. In tali casi sono anche previste sanzioni a carico dell’amministratore.
Per la valutazione della qualità dell’acqua di un condominio comunemente viene consigliato almeno un prelievo a piano terra ed uno nell’ultimo piano per avere un quadro più corretto della qualità dell’acqua erogata, ed eventualmente individuale il punto dell’impianto che determina una contaminazione, chimica o microbiologica. Detto questo, l’amministratore di condominio ha la responsabilità della qualità dell’acqua erogata ma non un obbligo esplicito di analisi periodica. Chiaramente al fine di garantire la salubrità dell’acqua un’analisi chimica e microbiologica andrà eseguita, ma la frequenza e periodicità non sono definite per legge, come invece richiesto per la gestione degli acquedotti. A chiarimento di tale argomento si è espresso anche ufficialmente il Dipartimento di Prevenzione- Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione, della ASL-Lombardia il 30/01/2004 con una circolare (Cir. Asl. Del 16.12.03. n.10774- protocollo int. 0978/AB) in cui specifica che non è obbligatorio alcun controllo da parte degli amministratori, per legge, senza però eliminare la responsabilità che tali soggetti hanno in merito alla garanzia della qualità dell’acqua distribuita nell’edificio da loro amministrato, con relative sanzioni nel caso in cui si verificassero episodi si malesseri causati da una cattiva gestione degli impianti o cisterne dell’acqua. Tale circolare è stata poi avallata dal parere del Ministero della Sanità in data il 10/06/2004.
 

CHIUSURA ESTIVA 2017

SI COMUNICA CHE LO STUDIO  DI PASQUA  RESTERA’ CHIUSO PER LA PAUSA ESTIVA

DAL 07 AGOSTO AL 17 AGOSTO 2017

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Referente Sig.ra Alessandra  

Spese straordinarie. Per il venditore l'obbligo risale alla delibera che ha disposto i lavori.

Nell’ipotesi di alienazione dell’immobile in condominio, l’art. 63 disp. att. Cc, sia nella precedente che nella nuova formulazione, prevede che venditore e acquirente rimangono solidalmente obbligati al pagamento dei contributi relativi all’annualità precedente alla vendita ed a quella in corso, fatti salvi eventuali patti contrari intercorsi tra le parti, comunque, non opponibili al condominio.
Nell’ipotesi di lavori straordinari, al fine di determinare la data di insorgenza dell’obbligazione contributiva, tuttavia, occorre prendere a riferimento la deliberazione di approvazione di tali lavori.
Conseguentemente può accadere che la deliberazione con la quale sono state disposte delle lavorazioni straordinarie all’immobile sia risalente nel tempo, mentre la ripartizione delle somme necessarie all’esecuzione di quei lavori potrebbe intervenire successivamente, quando l’immobile magari è stato alienato da diversi anni.
In questi casi il venditore non può ritenersi liberato dall’obbligazione, né invocare il predetto art. 63 disp. att. Cc e, pertanto, ritenersi obbligato solo per l’annualità precedente alla vendita e per quella successiva.
Infatti, per come accennato, l’obbligo di partecipazione alle spese condominiali attinenti l’esecuzione di lavori straordinari sulle parti comuni, insorge nel momento in cui viene deliberata la realizzazione degli anzidetti lavori e non con le successive deliberazioni di ripartizione delle spese.

LO SCHEMA CON LE VECCHIE PENE E LE NUOVE SANZIONI- Depenalizzati alcuni reati

LO SCHEMA CON LE VECCHIE PENE E LE NUOVE SANZIONI
REATO VECCHIA PENA NUOVA SANZIONE
DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
Falsità in scrittura privata (Art. 485) Reclusione da 6 mesi a 3 anni Sanzione civile da 200 a 12.000 €
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486) Reclusione da 6 mesi a 3 anni Sanzione civile da 200a 12.000 €
Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’articolo 486. Atto Disposizioni sulle falsità materiali in scritture private Sanzione civile da 200a 12.000 €
Uso di atto falso. Atto privato(Art. 489, co. 2) Disp. sulle falsità materiali in scritture priv. con pene ridotte di un terzo Sanzione civile da 200a 12.000 €
Soppressione, distruz. e occultam. di scritture private vere (Art. 490) Pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485 Sanzione civile da 200a 12.000 €
REATI CONTRO LA MORALITÀ E IL BUON COSTUME
Atti osceni (Art. 527, co. 1) Reclusione da 3 mesi a 3 anni Sanzione amministrativada 5.000 a 30.000 €
Pubblicazioni e spettacoli osceni (Art. 528, co. 1 e 2) Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a 103 € Sanzione amministrativada 10.000 a 50.000 €
REATI CONTRO LA PERSONA
Ingiuria (Articolo 594) Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 516 € – Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 € (con attribuzione di fatto determinato) Sanzione civile da 100 a 8.000 € – Sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 € (con attribuzione di fatto determinato o commesso in presenza di più persone)
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Sottrazione di cose comuni (Art. 627) Reclusione fino a 2 anni o multa da 20 a 206 € Sanzione civile da 100 a 8.000 €
Danneggiamento semplice(Art. 635, co. 1) Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 309 € Sanzione civile da 100 a 8.000 €
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647) Reclusione fino a 1 anno o multa da 30 a 309 € Sanzione civile da 100 a 8.000 €
CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto(Art. 652 commi 1-2) Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 309 € – Arresto da 1 a 6 mesi ovvero ammenda da euro 30 a 619 € (in caso di informazioni o indicazioni mendaci) Sanzione amm.va da 5.000 a 15.000 € – Sanzione amministrativa da 6.000 a 18.000 € (in caso di informaz. o indicazioni mendaci)
Abuso della credulità popolare(Art. 661) Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 1.032 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 €
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive(Art. 668, co. 1, 2 e 3) Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 309 € – Pena pecuniaria e detentiva sono applicate congiuntamente (se contro divieto autorità) Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 € – Sanzione amm.va da 10.000 a 30.000 € (se contro divieto autorità)
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726) Ammenda da 258 a 2.582 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI
REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI
Mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, co. 2 del Dpr 309/1990) Ammenda da 516 a 5.164 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
REATI IN MATERIA DI PREVIDENZA
Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali(Art. 2 del Dl 463/1983) Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 € Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 € (se l’importo omesso è superiore a 10.000 € annui) – Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 € (se l’importo omesso è inferiore a 10.000 € annui)
REATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
Guida senza patente (Art. 116, co. 15, del Dlgs 285/1992) Ammenda da 2.257 a 9.032 Sanzione amministrativada 5.000 a 30.000 €
RICICLAGGIO
Omessa identificazione (Art. 55, com. 1, del Dlgs 231/2007) Multa da 2.600 a 13.000 € Sanzione amministrativada 5.000 a 30.000 €
Omessa registrazione (Art. 55, co. 4, del Dlgs 231/2007) Multa da 2.600 a 13.000 € Sanzione amministrativada 5.000 a 30.000 €
REATI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO
Impedito controllo ai revisori(Art. 29 del Dlgs 39/2010) Ammenda fino a 75.000 € Sanzione amministrativada 10.000 a 50.000 €
REATI IN MATERIA DI DIRITTO FALLIMENTARE
Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (Art. 235 del Rd 267/1942) Ammenda fino a 258 € Sanzione amministrativada 5.000 a 10.000 €
REATI IN MATERIA DI ASSEGNI
Emissione di assegno da parte dell’Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (Art. 117 del Rd 1736/1933) Pena pecuniaria da 5 a 51 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
REATI IN MATERIA DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA
Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge (Art. 19, co. 2, della legge 194/1978) Multa fino a 51 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
REATI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA
Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (Art. 11 del Rd 234/1931) Ammenda da 20 a 200 € o arresto fino a 2 anni Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
REATI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE
Abusiva concessione in noleggio(Art. 171-quater del legge 633/1941) Arresto sino a 1 anno o ammenda da 516 a 5.164 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
REATI IN MATERIA DI GUERRA
Omissione di denuncia di beni(Art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 506/1945) Arresto non inferiore nel minimo a 6 mesi o ammenda non inferiore a 1.032 €- Arresto non inferiore a 3 mesi o ammenda non inferiore a 516 € Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 € – Sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000€
REATI IN MATERIA DI MACCHINE UTENSILI
Alterazione del contrassegno di macchine (Art. 15 della L. 1329/1965) Ammenda da 77 a 310 € o arresto fino a 3 mesi Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 €
REATI IN MATERIA DI COMMERCIO
Installazione o esercizio di impianti Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 51 a 516 € Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO E VIOLAZIONI DOGANALI
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del Dpr 43/73) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 del Dpr 43/1973) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 del Dpr 43/1973) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 del Dpr 43/1973) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del Dpr 43/1973) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del Dpr 43/1973) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nei depositi doganali(Art. 288 del Dpr 43/1973) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del Dpr 43/73) Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 del Dpr 43/1973) Multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (Art. 291 del Dpr 43/1973) Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Altri casi di contrabbando (Art. 292 del Dpr 43/1973) Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (Art. 294 del Dpr 43/1973) Multa fino a 258 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €

Emissioni di fumi di scarico e vapori:

Emissioni di fumi di scarico e vapori: le canne fumarie non hanno natura di costruzione e, quindi, non devono rispettare le distanze legali minime previste dal codice civile.

Niente rispetto dei tre metri dal fondo del vicino: le norme del codice civile sulle distanze minime non valgono per le canne fumarie. A chiarirlo è la Cassazione [2], secondo cui, non trattandosi di costruzioni vere e proprie, i tubi di scarico dei fumi apposti sulla facciata dell’edificio non sono tenuti al rispetto della norma del codice civile sulle distanze regolamentari.
La Corte di Cassazione richiama una sua precedente pronuncia secondo cui, in tema di condominio negli edifici, il codice civile [3] afferma che ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Non rileva, dunque, la disciplina sulla distanza delle costruzioni dalle vedute [1], atteso che la canna fumaria non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto (nella specie, il forno di una pizzeria).
Ne consegue che ove non vi sia alterazione della destinazione della cosa comune e impedimento di pari uso agli altri condomini, è legittima una canna fumaria posta in aderenza al muro perimetrale e a ridosso del terrazzo a livello di proprietà di un determinato condomino, anche se realizzata in violazione delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà esclusive, distinte e contigue.
Non entra, quindi, in gioco una distanza legale fissa ma la disciplina fissata dagli stessi condomini in virtù di un regolamento contrattuale, sempre nel rispetto del decoro architettonico e della salubrità: è proprio sotto quest’ultimo aspetto, poiché la canna fumaria comporta anche emissione di fumi o di vapori, occorrerà prestare attenzione alla loro nocività e porre in essere le cautele necessarie per evitare conseguenze negative.
– fonte: http://www.laleggepertutti.it/96014_canne-di-scarico-stufe-e-camini-limiti-in-condominio#sthash.xvVFq7FD.dpuf

Area condominiale: no ai paletti a delimitazione del parcheggio

Area condominiale: no ai paletti a delimitazione del parcheggio

Il condominio non può installare, come dissuasori di parcheggio, dei paletti in ferro, anche se il suolo dove vengono fissati detti supporti è di proprietà dello stesso condominio: scatta allora la rimozione forzosa, ad opera delle autorità, perché l’area resta comunque di uso pubblico. Peraltro, il fatto che la via ove affaccia il palazzo è chiusa al traffico o che vi sia solo un passaggio occasionale del traffico non vale a renderla privata.
È quanto emerge da una recente sentenza del Tar Sicilia [1].
Come già aveva chiarito il Consiglio di Stato in una sentenza dello scorso luglio , senza l’autorizzazione dell’ente locale l’opera abusiva deve essere rimossa. E per i paletti sul marciapiede, con tanto di lucchetti, non vi è dubbio che sia necessaria la presentazione della Scia.
Secondo il giudice amministrativo, i dissuasori messi a bordo strada ostacolano il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. Peraltro, affinché una strada possa rientrare nella categoria vicinale pubblica è prevista una serie di requisiti, fra i quali il passaggio esercitato a titolo di servitù da una collettività di persone appartenenti a un gruppo territoriale. E il diritto di uso pubblico può ben essere affermato solo perché l’utilizzo si protrae da lunghissimo tempo.

[1] Tar Sicilia, sent. n. 1224/15.

fonte: http://www.laleggepertutti.it