1. Ufficiale: proroga certificazione unica 2020 al 31 marzo
Certificazione unica 2020: proroga ufficiale al 31 marzo per effetto del secondo decreto legge sul Coronavirus. Ma sono diverse le scadenze fiscali ad essere oggetto di proroga per tutto il territorio nazionale, oltre che alla zona rossa.
Non sarà quindi il prossimo 9 marzo – il 7, che è la scadenza naturale, quest’anno cade di sabato – la data limite per la consegna e l’invio telematico delle certificazioni uniche dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata: il
secondo decreto legge Coronavirus prevede, infatti, che il termine di scadenza sia oggetto di
proroga al prossimo 31 marzo 2020, termine che coinciderà con quello per la consegna al percipiente.
Le scadenze fiscali di marzo 2020 sono prorogate per i residenti nei Comuni colpiti dal coronavirus nelle regioni di Lombardia e Veneto. La proroga generalizzata si applica anche ai contribuenti residenti in territori differenti ma assistiti da intermediari residenti nella zona rossa.
Restano invariati i termini degli ulteriori adempimenti del mese per i contribuenti non residenti nei Comuni colpiti dall’emergenza sanitaria.
2. Proroga comunicazione spese ristrutturazione condomini 2020: scadenza e istruzioni
Proroga per la comunicazione delle spese di ristrutturazione condomini 2020: la scadenza per l’invio telematico
slitta al 31 marzo per effetto dell’emergenza coronavirus.
Dall’Agenzia delle Entrate era già arrivato un rinvio al 9 marzo, superato dal decreto del Governo.
La proroga del termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate è una delle novità contenute nell’ultimo decreto del Governo per affrontare l’emergenza coronavirus.
3. Basta una sola utenza Entratel per gli Amministratori di condominio
È previsto l’utilizzo di un’unica abilitazione telematica attribuita a chi ricopre la carica di rappresentante per la trasmissione delle dichiarazioni dei diversi condomìni
Una sola utenza telematica attribuita all’amministratore per la trasmissione delle dichiarazioni dei diversi condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante
Questa la principale novità contenuta nella risoluzione n. 10 del 28 febbraio 2020 con la quale l’Agenzia risponde alle segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria in merito alle difficoltà operative riscontrate nella gestione delle utenze telematiche per la trasmissione delle dichiarazioni cui i condomìni sono tenuti.
In primo luogo vanno identificati quali sono i soggetti interessati, che come previsto dalla normativa (legge n. 220/2012) devono rispondere a determinate caratteristiche quali, ad esempio, il godimento dei diritti civili, non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, non essere sottoposti a misure preventive divenute definitive, non essere interdetti o inabilitati, non essere nell’elenco dei protesti cambiari, possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione iniziale e periodica in materia di amministrazione condominiale.
Oltre alle persone fisiche possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società i cui soci o dipendenti che svolgono l’attività di amministratore posseggano i requisiti sopra citati
Trasmissioni telematiche da parte dei condomìni
Gli amministratori di condominio sono tenuti agli obblighi dei sostituti d’imposta, tra i quali è prevista la trasmissione telematica delle Certificazioni uniche e dei modelli 770.
Al momento gli amministratori effettuano le trasmissioni delle dichiarazioni e delle comunicazioni tramite gli intermediari o direttamente, in qualità di gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio stesso utilizzando l’utenza propria di ciascun condominio; quando si trovano nella condizione di rappresentare un numero consistente di condomini la trasmissione diretta da parte dell’amministratore presenta la difficoltà di doversi accreditare ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomìni cui si riferiscono le operazioni da effettuare.
Per superare tali difficoltà l’Agenzia consente di effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante, mediante l’utilizzo di una unica utenza telematica.
La verifica della sussistenza della correlazione tra amministratore e condominio è effettuata in base ai dati presenti in Anagrafe tributaria desunti dai modelli AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione: deve risultare che il condominio è registrato con la natura giuridica 51 (Condomìni) e il rappresentante con il codice carica 13 (Amministratore di condominio). Per i condomìni in possesso di partita Iva è necessario che il rappresentante sia registrato con codice carica 1 (Rappresentante legale).
I condomìni che non risultano registrati correttamente possono variare i propri dati presentando un modello AA5 (o AA7 in caso di soggetto con partita Iva attiva).
Con la nuova utenza telematica gli amministratori potranno effettuare tutte le comunicazioni di loro competenza come, ad esempio, quelle che consentono la predisposizione della dichiarazione precompilata (articolo 2 del decreto del Mef 1° dicembre 2016), contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché quelle relative all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione
Infine l’Agenzia fa presente che la perdita della prerogativa di amministratore di condominio determina la revoca dell’utenza telematica e che rimane la possibilità per gli amministratori di trasmettere le dichiarazioni e le comunicazioni direttamente con le utenze proprie del condominio o tramite gli intermediari.
Buona settimana a Tutti Voi.
Lo Staff AMMINISTRAZIONI DI PASQUA