I millesimi.
Di fronte al problema di come suddividere le spese condominiali, capita spesso di sentire in assemblea commenti davvero accorati del tipo “ma non è giusto!”, specie in riferimento ai lavori straordinari. Tolte le persone in malafede che pur di veder ridotta la propria rata non accettano ragioni (se non la propria), ecco qualche dritta su come approcciarsi alle tabelle millesimali.
Le parti comuni sono di proprietà (e a carico) di ciascun condomino in ragione del valore della propria unità abitativa, relativamente al valore delle altre unità (così indica la legge). Il valore però NON può intendersi come quello commerciale: andrebbe altrimenti rivisto ogni volta che avviene una compravendita, e periodicamente occorrerebbe un controllo sul mantenimento del valore interno di ciascun appartamento (migliorie come infissi di pregio o il rifacimento dei bagni, o d’altro canto il lento decadimento di una casa in abbandono). Si fa quindi riferimento ad un valore intrinseco della singola unità abitativa, basato su tanti criteri quante sono le peculiarità che differenziano le varie unità abitative.
Chi decide quali sono questi criteri sono i proprietari prima della costituzione iniziale del condominio, ed in genere questo è il costruttore. Sarebbe ottima cosa, quindi, che insieme alla tabella millesimale sia allegata agli atti di compravendita anche la relazione tecnica del consulente che ha redatto la tabella, indicando quali criteri sono stati considerati e come. E’ infatti importante sapere fin dall’inizio cosa si accetta (con valore contrattuale!) poiché la giurisprudenza è abbastanza restia ad accogliere richieste di modifica della tabella millesimale per ragioni non “strutturali”, che sono un errore di calcolo iniziale o una alterazione di più di un quinto della unità abitativa (passare da 100 a 120 metri quadri, per esempio). Compreso questo, ogni modifica è permessa se c’è il consenso unanime dei proprietari, e quindi senza passare da un tribunale. Altri tipi di modifica ai criteri di ripartizione delle spese sono spesso consentiti a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti che rappresenti i 501 millesimi) dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 18477 del 2010, ma questo è un altro discorso valevole soprattutto per le spese ordinarie.
I criteri di calcolo delle tabelle si dividono in “interni”, cioè propri di ciascun appartamento (come superficie, volume, numero e natura dei vani, grado di aerazione e illuminazione naturale, orientamento) ed “esterni”, cioè dipendenti dalla struttura (esposizione, panorama, piano e raggiungibilità, isolamento acustico e termico…), così se ne esistono tanti oggettivi e facilmente misurabili, alcuni restano abbastanza soggettivi. Alcuni esempi: ha un valore intrinseco un posto-auto vicino all’uscita o uno identico situato alla fine del corsello dei box, in cui è anche difficile fare manovra? Sempre a parità di superficie e volume, ha maggior valore intrinseco un appartamento posto all’ultimo piano di un edificio senza scale, o quello al piano terreno? Vale più una unità abitativa isolata su più lati da altri appartamenti, o la stessa unità posta in testa con una dispersione termica maggiore?
Per quasi ogni criterio in analisi ci sono dei coefficienti di calcolo, citati in due circolari ministeriali, una risalente al 26 marzo 1966, ed una del 26 luglio 1993 (che dopo 27 anni offre delle precisazioni sulla prima): queste indicazioni sono state redatte per le cooperative edilizie a contributo statale, ma la prassi le ha fatte valere per tutti i condomini.
Le disposizioni ministeriali lasciano un certo margine di discrezione al tecnico che redige le tabelle (come appunto il grado di funzionalità di un appartamento). Auspichiamo che lo Stato elabori dei criteri ancora più precisi, non limitandosi all’edilizia pubblica. Ma se i tempi di reazione del Ministero sono di 27 anni tra una circolare e l’altra, in attesa del 2020 l’auguro è di affidarsi solo a mani esperte.
Minaccia aggravata per chi insulta l'amministratore di condominio
Minaccia aggravata per chi insulta l’Amministratore di Condominio
sentenza numero 19702/2019 |
---|
|
---|
Fermo restando che nessuna causa è mai vinta o persa in partenza e che ogni situazione è a sè e non prescinde dal contesto in cui prende forma, la recente sentenza della Cassazione ha senza ombra di dubbio una grande rilevanza. In sintesi:
“Se le minacce sono tali da turbare psicologicamente l’amministratore, il condomino rischia una condanna penale aggravata” Sebbene i rapporti tra amministratori di condominio e condomini non siano sempre idilliaci, non è comunque mai lecito oltrepassare il confine del normale dibattito quotidiano. Lo dimostra la vicenda di una condomina che, dopo che la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso (sentenza numero 19702/2019), ha visto divenire definitiva la condanna nei suoi confronti per il reato di minaccia aggravata in danno dell’amministratrice del suo condominio. La minaccia Nella recente sentenza, la Corte di cassazione ha avuto modo di ricordare che la minaccia “consiste nella prospettazione di un male futuro, il cui avverarsi dipende dalla volontà dell’agente, richiedendosi l’idoneità della stessa a turbare psicologicamente la persona offesa, in altre parole, ad intimidirla”. Tale idoneità, oltretutto, non va determinata sulla base dell’effetto concretamente verificatosi, ma ex ante e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. La vicenda Nel caso di specie, l’imputata aveva urlato, riferendosi all’amministratrice, frasi del tenore di “Questa è una ladra, la deve pagare, la porto in tribunale, deve avere paura” e “La levo davanti, prima che te ne vai ti devo uccidere“. Nelle espressioni utilizzate dalla donna, la Corte territoriale aveva riconosciuto la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di minaccia, alla luce della presenza di minacce di morte, anche corredate del riferimento all’intenzione di fare uso di una bomba. Oltretutto, il contesto di riferimento, in quel preciso momento, non era corredato da animosità tali da poter fare da sfondo a uno scambio di parole “la cui valenza intimidatoria poteva essere esclusa dalla partecipazione della persona offesa alla contesa”. A fronte dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione, resta quindi la condanna inflitta alla condomina per il reato di minaccia aggravata. Valeria Zeppilli |
---|
LEGGE 14 GIUGNO 2019 NR 55 IMMOBILI DEGRADATI
|
Chiusura Estiva 2019
Si comunica alla gentile clientela che lo studio resterà chiuso per la pausa estiva
dal 29 luglio al 05 agosto e
dal 19 Agosto 2019 al 31 Agosto 2019 compreso
Per eventuali urgenze contattare il nr unico nazionale 112
Si ricorda che in caso d’urgenza il singolo condominio è autorizzato ad intervenire chiedono poi la ratifica all’assemblea del suo operato.
E’ possibile anche lasciare un messaggio completo al nr 0332.1951773 e/o mail daniele.dipasqua@libero.it
Buona estate a tutti
Amministrazioni Condominiali Di Pasqua -Azienda dinamica
Azienda giovane e dinamica, Amministrazioni Condominiali Di Pasqua offre i servizi di gestione e consulenza immobiliare. In costante aggiornamento è in grado di garantire prestazioni tempestive e professionali. Lo studio dal 2012 ovvero con l’entrata in vigore della riforma del condominio è in continua evoluzione ..
Lo studio si mantiene sempre aggiornato sulla normativa condominiale ed è sempre disponibile per consulenze in materia condominiale
Collaboriamo con una squadra validi di professionisti in grado di intervenire tempestivamente nella risoluzione delle problematiche all’interno della gestione condominiale.
Offriamo servizi come: amministrazioni condominiali, gestione immobili, redazione regolamenti di condominio, gestione pratiche di locazione,ecc
Chiusura per Santa Pasqua
Lo studio resterà chiuso durante il periodo delle feste di Pasqua
nei seguenti giorni 19-20-21-22 Aprile
In caso di necessità contattare l’operatore al 0332 19 51 773
in caso di emergenze contattare il nr unico 112 attivo h24 ( ad esempio incendio .. )
Nuovi Orari 2019
SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
TEL 0332 19 51 773
mail daniele.dipasqua@libero.it
LUNEDI –MARTEDI –- GIOVEDI – VENERDI
DALLE 16.30 ALLE 19.30
SABATO MATTINA SOLO PER EMERGENZE SU APPUNTAMENTO
MERCOLEDI CHIUSO
Consulenza Legale con professionista facende parte del team solo su Appuntamento il MARTEDI E GIOVEDI DALLE 17.30 ALLE 19.30
Festività Natalizie
Si comunica che lo studio resterà chiuso durante le festività nei giorni
-29 e 31 – Dicembre 2018
1- 2 – 3- 4 – 7 Gennaio 2019
Auguriamo buon Natale e Felice Anno nuovo a tutti Voi
Guasto Risolto
La presente per comunicarVi in data odierna i tecnici sono riusciti a sistemare il guasto che ha coinvolto lo studio sia alla rete sia alla linea tefonica-
Adesso tutto sembra essere tornato nella normalità ( siamo stati isolati per circa 10 giorni )
Cordiali saluti
Obblighi Antincendio dell'Amministratore
Condominio: Obblighi Antincendio dell’Amministratore
Misure di sicurezza antincendio in condominio. All’interno di un condominio spetta all’amministratore adottare le misure di sicurezza antincendio.
In tal senso egli è tenuto ad ottenere il c.d. certificato di prevenzione incendi qualora tra le parti comuni del condominio vi siano le attività rientranti nel D.M. 16.02.1982 e nel D.P.R. n. 37 del 1998.
prevenzione incendi condominio
Cosa si intende per misure di sicurezza antincendio?
Il d.lgs n.81 del 2008 definisce la prevenzione incendi come quella funzione di interesse pubblico volta a garantire la sicurezza della vita umana, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell’ambiente mediante lo studio, la predisposizione, nonché la sperimentazione di norme, provvedimenti e accorgimenti che evitano l’insorgere di incendi e degli eventi ad essi connessi.
Naturalmente tale interesse va perseguito secondo criteri applicativi uniformi su tutto il territorio italiano.
Settore di applicazione
La prevenzione incendi si spiega in ogni settore in cui vi sia l’esposizione al rischio di incendio, dunque anche nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti correlati con determinate sostanze pericolose, dell’energia e dei prodotti da costruzione.
Il succitato decreto legislativo, a parte dare la definizione della prevenzione incendi, non introduce alcuna nuova disciplina in materia ma si limita solo a rinviare, quanto alla definizione di determinati aspetti, ad altri decreti successivi.
In particolare il d.lgs 81/2008 rimanda a successivi decreti, ancora da emanare, la definizione:
1) dei criteri volti ad individuare:
– le misure necessarie per evitare la comparsa di incendi e per limitarne le conseguenze;
– i sistemi di controllo e custodia degli impianti e attrezzature antincendio;
– i criteri per gestire le emergenze.
2) delle caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, nonché i requisiti che deve avere il personale addetto.
Qual è la normativa applicabile?
Si ritiene che fino a quando non vengano adottati tali decreti bisogna fare riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs n.139 del 2006 e ai criteri generali di sicurezza antincendio.
Le parti comuni del condominio
All’interno di un condominio spetta all’amministratore dello stesso osservare le idonee misure di sicurezza antincendio, in particolare ottenendo il certificato di prevenzione incendi (CPI) qualora vi siano nelle parti comuni dell’edificio attività che rientrano nell’ambito di applicazione del D.M. 16.02.1982, del D.P.R. n.37 del 1998 e delle relative norme collegate (centrale termica, impianto ascensore,ecc.)
Attività commerciali in condominio
Qualora poi all’interno del condominio siano presenti delle attività commerciali o produttive di privati e soggette al controllo antincendio, le relative procedure in materia non sono di competenza del condominio.
Il d.lgs n. 81 del 2008, all’art 18, comma 2, lettera b), afferma che il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare anticipatamente i lavoratori deputati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi.
Procedimento per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI)
Come prima cosa, al fine di ottenere il CPI, occorre richiedere il parere di conformità del progetto di nuove attività o di modifiche alle attività già esistenti.
Per tale motivo i responsabili di attività rientranti in quelle indicate dal ministro dell’Interno 16.2.1982 devono presentare un’apposita domanda di parere di conformità al Comando provinciale dei Vigili del fuoco. La domanda va redatta su modello PIN1 a cui dovrà essere correlata di altri documenti per la certificazione prevenzione incendi e quini in allegato:
– documentazione tecnico-progettuale, la scheda informativa generale, nonché una relazione tecnica e gli elaborati grafici;
– copia del versamento fatto in favore della Tesoreria provinciale dello Stato;
Il Comando deve pronunciarsi sulla conformità dei progetti presentati entro 45 giorni, salvo casi particolari in cui tale termine può essere prorogato fino a 90 giorni.
Se il Comando non si esprime nel termine previsto ciò vale come silenzio-rifiuto.
Nel caso di complessi edilizi o stabilimenti produttivi in cui coesistono più attività, ma la cui gestione è affidata ad un unico soggetto, va presentata una sola domanda e quindi un solo progetto per ottenere il rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi.
Dopo aver ottenuto il parere positivo sulla conformità occorre richiedere con apposita istanza al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la visita di sopralluogo che verifichi la reale adozione delle misure di sicurezza previste nel progetto precedentemente approvato. obbligo antincendio amministratore
Oltre all’istanza di sopralluogo deve essere presentata anche una serie di certificazioni e dichiarazioni, firmate da professionisti abilitati, che comprovino la conformità alla normativa delle opere, dei materiali usati e degli impianti installati.
L’istanza di sopralluogo deve essere redatta secondo il modello PIN3. All’istanza vanno poi allegati:
– copia del parere del Comando provinciale dei Vigili del fuoco sul progetto;
– le dichiarazioni e certificazioni poc’anzi dette;
– copia del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
Il sopralluogo avviene di norma entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo proroga di 45 giorni. In caso di esito positivo del sopralluogo, entro i successivi 15 giorni viene rilasciato all’interessato il CPI.
Il certificato di prevenzione incendi contiene eventuali limiti, divieti da rispettare e l’indicazione di impianti e attrezzature antincendio che devono essere presenti.
Chi è interessato ad ottenere il CPI può, in attesa del sopralluogo, presentare una dichiarazione al fine di poter iniziare a svolgere l’attività in maniera provvisoria
La dichiarazione di inizio attività deve essere redatta secondo il modello PIN 4.