Obblighi Antincendio dell'Amministratore

Condominio: Obblighi Antincendio dell’Amministratore

Misure di sicurezza antincendio in condominio. All’interno di un condominio spetta all’amministratore adottare le misure di sicurezza antincendio.

In tal senso egli è tenuto ad ottenere il c.d. certificato di prevenzione incendi qualora tra le parti comuni del condominio vi siano le attività rientranti nel D.M. 16.02.1982 e nel D.P.R. n. 37 del 1998.
prevenzione incendi condominio
Cosa si intende per misure di sicurezza antincendio?
Il d.lgs n.81 del 2008 definisce la prevenzione incendi come quella funzione di interesse pubblico volta a garantire la sicurezza della vita umana, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell’ambiente mediante lo studio, la predisposizione, nonché la sperimentazione di norme, provvedimenti e accorgimenti che evitano l’insorgere di incendi e degli eventi ad essi connessi.
Naturalmente tale interesse va perseguito secondo criteri applicativi uniformi su tutto il territorio italiano.
Settore di applicazione
La prevenzione incendi si spiega in ogni settore in cui vi sia l’esposizione al rischio di incendio, dunque anche nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti correlati con determinate sostanze pericolose, dell’energia e dei prodotti da costruzione.
Il succitato decreto legislativo, a parte dare la definizione della prevenzione incendi, non introduce alcuna nuova disciplina in materia ma si limita solo a rinviare, quanto alla definizione di determinati aspetti, ad altri decreti successivi.
In particolare il d.lgs 81/2008 rimanda a successivi decreti, ancora da emanare, la definizione:
1) dei criteri volti ad individuare:
– le misure necessarie per evitare la comparsa di incendi e per limitarne le conseguenze;
– i sistemi di controllo e custodia degli impianti e attrezzature antincendio;
– i criteri per gestire le emergenze.
2) delle caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, nonché i requisiti che deve avere il personale addetto.
Qual è la normativa applicabile?
Si ritiene che fino a quando non vengano adottati tali decreti bisogna fare riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs n.139 del 2006 e ai criteri generali di sicurezza antincendio.
Le parti comuni del condominio
All’interno di un condominio spetta all’amministratore dello stesso osservare le idonee misure di sicurezza antincendio, in particolare ottenendo il certificato di prevenzione incendi (CPI) qualora vi siano nelle parti comuni dell’edificio attività che rientrano nell’ambito di applicazione del D.M. 16.02.1982, del D.P.R. n.37 del 1998 e delle relative norme collegate (centrale termica, impianto ascensore,ecc.)
Attività commerciali in condominio
Qualora poi all’interno del condominio siano presenti delle attività commerciali o produttive di privati e soggette al controllo antincendio, le relative procedure in materia non sono di competenza del condominio.
Il d.lgs n. 81 del 2008, all’art 18, comma 2, lettera b), afferma che il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare anticipatamente i lavoratori deputati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi.
Procedimento per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI)
Come prima cosa, al fine di ottenere il CPI, occorre richiedere il parere di conformità del progetto di nuove attività o di modifiche alle attività già esistenti.
Per tale motivo i responsabili di attività rientranti in quelle indicate dal ministro dell’Interno 16.2.1982 devono presentare un’apposita domanda di parere di conformità al Comando provinciale dei Vigili del fuoco. La domanda va redatta su modello PIN1 a cui dovrà essere  correlata di altri documenti per la certificazione prevenzione incendi e quini in  allegato:
– documentazione tecnico-progettuale, la scheda informativa generale, nonché una relazione tecnica e gli elaborati grafici;
– copia del versamento fatto in favore della Tesoreria provinciale dello Stato;
Il Comando deve pronunciarsi sulla conformità dei progetti presentati entro 45 giorni, salvo casi particolari in cui tale termine può essere prorogato fino a 90 giorni.
Se il Comando non si esprime nel termine previsto ciò vale come silenzio-rifiuto.
Nel caso di complessi edilizi o stabilimenti produttivi in cui coesistono più attività, ma la cui gestione è affidata ad un unico soggetto, va presentata una sola domanda e quindi un solo progetto per ottenere il rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi.
Dopo aver ottenuto il parere positivo sulla conformità occorre richiedere con apposita istanza al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la visita di sopralluogo che verifichi la reale adozione delle misure di sicurezza previste nel progetto precedentemente approvato. obbligo antincendio amministratore
Oltre all’istanza di sopralluogo deve essere presentata anche una serie di certificazioni e dichiarazioni, firmate da professionisti abilitati, che comprovino la conformità alla normativa delle opere, dei materiali usati e degli impianti installati.
L’istanza di sopralluogo deve essere redatta secondo il modello PIN3. All’istanza vanno poi allegati:
– copia del parere del Comando provinciale dei Vigili del fuoco sul progetto;
– le dichiarazioni e certificazioni poc’anzi dette;
– copia del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
Il sopralluogo avviene di norma entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo proroga di 45 giorni. In caso di esito positivo del sopralluogo, entro i successivi 15 giorni viene rilasciato all’interessato il CPI.
Il certificato di prevenzione incendi contiene eventuali limiti, divieti da rispettare e l’indicazione di impianti e attrezzature antincendio che devono essere presenti.
Chi è interessato ad ottenere il CPI può, in attesa del sopralluogo, presentare una dichiarazione al fine di poter iniziare a svolgere l’attività in maniera provvisoria
La dichiarazione di inizio attività deve essere redatta secondo il modello PIN 4.

Condominio e Internet – risparmiare si può

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Gli amministratori di condominio sono tenuti a far eseguire le analisi dell’acqua?

 
 
Il D.Lgs 2/2/2002 n. 27, che apporta modiche alla disciplina sulle acque destinate al consumo umano, D.Lgs 31/2001, specifica che il gestore della rete idrica pubblica è responsabile della qualità dell’acqua erogata fino al punto di consegna, inteso come il punto in cui si verifica l’allaccio del condominio. Da quel punto in poi l’impianto è di proprietà del condominio e anche la responsabilità della qualità dell’acqua erogata ai condomini è dell’amministratore del condominio.
Nei casi in cui i parametri dell’acqua che fuoriesce dai rubinetti non siano entro i limiti di legge, seppure al punto di consegna questi vengano rispettati, la ASL di competenza territoriale potrà imporre, ai fini della tutela della salute pubblica, l’esecuzione di interventi finalizzati a migliorare la qualità dell’acqua erogata e ripristinare i parametri imposti dalla legge. In tali casi sono anche previste sanzioni a carico dell’amministratore.
Per la valutazione della qualità dell’acqua di un condominio comunemente viene consigliato almeno un prelievo a piano terra ed uno nell’ultimo piano per avere un quadro più corretto della qualità dell’acqua erogata, ed eventualmente individuale il punto dell’impianto che determina una contaminazione, chimica o microbiologica. Detto questo, l’amministratore di condominio ha la responsabilità della qualità dell’acqua erogata ma non un obbligo esplicito di analisi periodica. Chiaramente al fine di garantire la salubrità dell’acqua un’analisi chimica e microbiologica andrà eseguita, ma la frequenza e periodicità non sono definite per legge, come invece richiesto per la gestione degli acquedotti. A chiarimento di tale argomento si è espresso anche ufficialmente il Dipartimento di Prevenzione- Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione, della ASL-Lombardia il 30/01/2004 con una circolare (Cir. Asl. Del 16.12.03. n.10774- protocollo int. 0978/AB) in cui specifica che non è obbligatorio alcun controllo da parte degli amministratori, per legge, senza però eliminare la responsabilità che tali soggetti hanno in merito alla garanzia della qualità dell’acqua distribuita nell’edificio da loro amministrato, con relative sanzioni nel caso in cui si verificassero episodi si malesseri causati da una cattiva gestione degli impianti o cisterne dell’acqua. Tale circolare è stata poi avallata dal parere del Ministero della Sanità in data il 10/06/2004.
 

Spese straordinarie. Per il venditore l'obbligo risale alla delibera che ha disposto i lavori.

Nell’ipotesi di alienazione dell’immobile in condominio, l’art. 63 disp. att. Cc, sia nella precedente che nella nuova formulazione, prevede che venditore e acquirente rimangono solidalmente obbligati al pagamento dei contributi relativi all’annualità precedente alla vendita ed a quella in corso, fatti salvi eventuali patti contrari intercorsi tra le parti, comunque, non opponibili al condominio.
Nell’ipotesi di lavori straordinari, al fine di determinare la data di insorgenza dell’obbligazione contributiva, tuttavia, occorre prendere a riferimento la deliberazione di approvazione di tali lavori.
Conseguentemente può accadere che la deliberazione con la quale sono state disposte delle lavorazioni straordinarie all’immobile sia risalente nel tempo, mentre la ripartizione delle somme necessarie all’esecuzione di quei lavori potrebbe intervenire successivamente, quando l’immobile magari è stato alienato da diversi anni.
In questi casi il venditore non può ritenersi liberato dall’obbligazione, né invocare il predetto art. 63 disp. att. Cc e, pertanto, ritenersi obbligato solo per l’annualità precedente alla vendita e per quella successiva.
Infatti, per come accennato, l’obbligo di partecipazione alle spese condominiali attinenti l’esecuzione di lavori straordinari sulle parti comuni, insorge nel momento in cui viene deliberata la realizzazione degli anzidetti lavori e non con le successive deliberazioni di ripartizione delle spese.

Emissioni di fumi di scarico e vapori:

Emissioni di fumi di scarico e vapori: le canne fumarie non hanno natura di costruzione e, quindi, non devono rispettare le distanze legali minime previste dal codice civile.

Niente rispetto dei tre metri dal fondo del vicino: le norme del codice civile sulle distanze minime non valgono per le canne fumarie. A chiarirlo è la Cassazione [2], secondo cui, non trattandosi di costruzioni vere e proprie, i tubi di scarico dei fumi apposti sulla facciata dell’edificio non sono tenuti al rispetto della norma del codice civile sulle distanze regolamentari.
La Corte di Cassazione richiama una sua precedente pronuncia secondo cui, in tema di condominio negli edifici, il codice civile [3] afferma che ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Non rileva, dunque, la disciplina sulla distanza delle costruzioni dalle vedute [1], atteso che la canna fumaria non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto (nella specie, il forno di una pizzeria).
Ne consegue che ove non vi sia alterazione della destinazione della cosa comune e impedimento di pari uso agli altri condomini, è legittima una canna fumaria posta in aderenza al muro perimetrale e a ridosso del terrazzo a livello di proprietà di un determinato condomino, anche se realizzata in violazione delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà esclusive, distinte e contigue.
Non entra, quindi, in gioco una distanza legale fissa ma la disciplina fissata dagli stessi condomini in virtù di un regolamento contrattuale, sempre nel rispetto del decoro architettonico e della salubrità: è proprio sotto quest’ultimo aspetto, poiché la canna fumaria comporta anche emissione di fumi o di vapori, occorrerà prestare attenzione alla loro nocività e porre in essere le cautele necessarie per evitare conseguenze negative.
– fonte: http://www.laleggepertutti.it/96014_canne-di-scarico-stufe-e-camini-limiti-in-condominio#sthash.xvVFq7FD.dpuf