Legge n. 190 del 2014 (Legge di Stabilità), commi da 54 a 89: come cambia il regime forfait dei minimi.
Sono ben 35 i commi della Legge di stabilità 2015 che disciplinano il nuovo regime forfettario dei minimi (dal comma 54 all’89). Le nuove regole si applicano alle persone fisiche (ditte individuali, imprese familiari e professionisti) con partita Iva autonoma.
In questo articolo, dopo una breve illustrazione del funzionamento del nuovo regime, riporteremo tutte le norme contenute nella legge di stabilità riferite all’istituto in oggetto.
A differenza del “vecchio” regime dei minimi, i requisiti di accesso previsti dalla nuova normativa non richiedono una particolare età anagrafica, anzianità della partita Iva e il requisito della novità dall’attività svolta. In pratica, quindi, potranno fruire del nuovo regime anche coloro che erano esclusi dall’applicazione dei regimi di favore previsti per la nuova imprenditoria giovanile [1] o i cosiddetti NIP [2].
Il precedente regime non viene comunque abrogato. Al contrario esso resta valido e viene applicato a quanti hanno aperto la partita IVA prima del 31 dicembre 2014. A tali soggetti continueranno quindi ad applicarsi le vecchie regole, fino al naturale esaurimento del regime: scadere del quinquennio o raggiungimento dei 35 anni di età. Essi non saranno interessati dall’aumento dell’imposizione (che, per come si vedrà a breve, è passata dal 5% al 15%).
Il nuovo regime forfetario è entrato in vigore il 1° gennaio 2015.
Condizione per rientrare nei minimi e ottenere il trattamento fiscale agevolato è quella di possedere i requisiti strutturali di accesso (in ogni caso costoro possono optare per il tradizionale regime ordinario o semplificato).
Rispetto al vecchio regime, sono cambiati decisamente i parametri di riferimento per l’accesso. Il limite previsto per i ricavi/compensi viene differenziato a seconda del tipo di attività. Con una forbice che va dai 15.000 euro previsti per le attività professionali e gli intermediari del commercio, ai 40.000 euro per i commercianti all’ingrosso e al dettaglio.
Semplificazioni e Iva
Ai fini Iva, il contribuente forfetario è considerato come un consumatore finale. Egli non paga l’IVA allo Stato e, quindi, non la richiede al cliente e non la incassa. Tutte le operazioni sono quindi IVA-esenti.
Può sempre svolgere l’attività di importazione ed esportazione o l’effettuazione di operazioni intra-Ue anche se, in questi casi, permane qualche adempimento agli effetti dell’Iva.
Sono inoltre previsti i seguenti benefici:
- esonero dal versamento Iva;
- esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
- esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, salvo che per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- esonero dalla presentazione degli studi di settore;
- nessuna comunicazione annuale IVA, dello spesometro e della black list.
Esclusioni
- soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva;
- soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- soggetti non residenti ad eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea e in Norvegia e Islanda;
- soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili;
- soggetti che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata trasparenti.
Come funziona il nuovo regime dei minimi
Vengono previsti 9 cluster che includono tutti gli attuali codici Ateco. I parametri, riferiti all’anno precedente, per accedere al regime sono:
- le spese per lavoratori dipendenti, collaboratori e assimilati non devono essere superiori a 5.000 euro lordi;
- il costo complessivo (al lordo degli ammortamenti) dei beni strumentali non deve superare i 20.000 euro. Il valore dello stock dei beni strumentali posseduti (di proprietà, in locazione, noleggio, comodato etc) va considerato al 31 dicembre dell’esercizio precedente. I beni ad uso promiscuo per l’attività e ad uso personale concorrono al computo del limite in esame nella misura del 50 per cento del valore. Non rilevano nel computo del limite i beni immobili.
I redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione soggetti al regime forfetario devono essere prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l’importo di 20.000 euro.
La determinazione del reddito avviene su scala forfetaria applicando la percentuale di redditività fissata dalla legge sull’ammontare complessivo annuo di ricavi o compensi incassati. Si applica, infatti, la tassazione per “cassa” e non per “competenza”.
I contributi previdenziali sono deducibili direttamente dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Le percentuali di redditività previste dal Legislatore vanno da un massimo del 86% per le attività immobiliari ad un minimo del 40% per i commercianti e i servizi di alloggio e ristorazione.
Il fulcro del nuovo sistema, che lo rende apparentemente meno appetibile di quello precedente, è l’aliquota dell’imposta forfettaria che passa dal 5% (per tutti coloro che rientrano nelle vecchie regole) al 15%. Una triplicazione dell’imposizione fiscale accolta non di buon grado dal popolo delle partite Iva, sempre più in crisi.
Per la “nuova imprenditoria giovanile” l’imposta è del 5%.
Durata e fuoriuscita dal nuovo regime
Si resta dentro il nuovo regime forfetario fino a quando non si perde uno dei requisiti obbligatori richiesti o fino a quando non si decide volontariamente di uscirne.
Infatti, il regime cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per la sua applicazione.
Il superamento del limite dei ricavi/compensi determina la fuoriuscita immediata dal regime se supera di oltre il 50% il limite massimo consentito.
Novità assoluta è quella riferita ai fini previdenziali. Per chi esercita l’attività d’impresa l’agevolazione è estesa anche all’ambito previdenziale, in quanto i contributi sono calcolati sul reddito determinato a forfait in base ai medesimi criteri individuati ai fini fiscali. Ne consegue la non applicazione, per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti presso l’Inps, del cosiddetto minimale di reddito (per il 2014 il reddito minimo è 15.516 euro, a cui corrispondono contributi minimi annui rispettivamente pari a 3.451,99 euro per gli artigiani e 3.465,96 per gli iscritti alla gestione dei commercianti).
A fronte del versamento ridotto dei contributi, i mesi di anzianità contributiva da accreditare sono proporzionalmente ridotti, così come già avviene per la gestione separata dell’Inps dove non esiste alcun minimale di reddito e contribuzione [3].
LE NUOVE NORME
Legge n. 190 del 2014 (Legge di Stabilità), commi da 54 a 89.
54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell’anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attivita’ esercitata;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalita’ riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:
- per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
- per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
- i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;
- non rilevano i beni il cui costo unitario non e’ superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
- non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
d) i redditi conseguiti nell’attivita’ d’impresa, dell’arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la verifica della suddetta prevalenza non e’, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro e’ cessato o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l’importo di 20.000 euro.
55. Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 54, lettera a), per l’accesso al regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita’ contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite piu’ elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attivita’ esercitate.
56. Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita’ di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo.
57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attivita’, a societa’ di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a societa’ a responsabilita’ limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
58. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54: a) non esercitano la rivalsa dell’imposta di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l’articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l’impossibilita’ di avvalersi della facolta’ di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.
60. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
61. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie e’ operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
62. Nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui e’ applicata l’imposta sul valore aggiunto e’ computata anche l’imposta relativa alle operazioni, per le quali non si e’ ancora verificata l’esigibilita’, di cui all’articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo’ essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell’opzione di cui all’articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
63. L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto e’ applicata nei modi ordinari, puo’ essere chiesta a rimborso ovvero puo’ essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita’ nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attivita’ esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e’ dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l’eventuale eccedenza e’ deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.
65. Al fine di favorire l’avvio di nuove attivita’, per il periodo d’imposta in cui l’attivita’ e’ iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 e’ ridotto di un terzo, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attivita’ di cui al comma 54, attivita’ artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attivita’ da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita’ precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attivita’ precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attivita’ svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.
66. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione e’ stata rinviata in conformita’ alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e’ soggetto ad imposta sostitutiva.
68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
69. Fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e’ presentata nei termini e con le modalita’ definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non e’ stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
70. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, e’ comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.
72. Nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno gia’ concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorche’ di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorche’ di competenza del periodo in cui il reddito e’ stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all’uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
73. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui all’articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attivita’ svolta.
74. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attivita’ produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonche’ le condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.
75. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attivita’ d’impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84.
77. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 76 del presente articolo puo’ indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.
79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, gia’ pensionati presso le gestioni dell’INPS e con piu’ di 65 anni di eta’, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilita’ di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell’anno della richiesta stessa.
83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l’esercizio di un’attività d’impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall’INPS; i soggetti gia’ esercenti attivita’ d’impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalita’ indicate, l’accesso al regime agevolato puo’ avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54.
84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Agenzia delle entrate e l’INPS stabiliscono le modalita’ operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all’attuazione del regime contributivo agevolato.
85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:
a) l’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) l’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) l’articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
86. I soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo, applicano il regime forfetario, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
87. I soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 del presente articolo per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.
88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di eta’.
89. Le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 54 a 88. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalita’ applicative.